Statuto

Art. 1) Denominazione e Sede

E’ costituita una associazione del Terzo Settore, da iscrivere in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017 presso il Registro Unico del Terzo Settore (ovvero in uno dei registri cui sono affidate le medesime funzioni in via transitoria), denominata:

“Associazione Medica Ebraica- ETS”

o in breve “AME – ETS” o “A.M.E. – ETS”
(di seguito, “Associazione”).

L’Associazione ha sede in Comune di Milano presso la sede della Comunità Ebraica di Milano, Via Sally Mayer 2, 20146 Milano.
Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, dell’attività di interesse generale aventi ad oggetto prestazioni psico-socio-sanitarie, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) D.Lgs. 117/2017 (“Codice Terzo Settore”) ed educazione, istruzione e formazione professionale nel predetto ambito ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d) Codice Terzo Settore.

In particolare, l’Associazione persegue le proprie finalità mediante:

  • promozione di incontri culturali e scientifici tra gli iscritti e tra tutti coloro che hanno interessi comuni nell’approfondimento e nella diffusione della tradizione, della cultura e dell’etica ebraica in campo socio-sanitario sia nella società italiana che in ambito internazionale;
  • mantenimento di rapporti preferenziali con Associazioni e istituzioni sanitarie in Israele, in Italia, in Europa e nel resto del mondo attraverso la partecipazione e l’organizzazione di convegni medici e di scambi culturali con particolare riguardo alla ricerca, alla bioetica e alla medicina sociale;
  • avviamento di attività di aiuto e solidarietà coordinate da propri soci o volontari iscritti nell’ apposito registro rivolte a fornire servizi socio-psico-sanitari a persone in difficoltà appartenenti alle comunità ebraiche italiane e a segmenti fragili della popolazione;
  • dare sviluppo coordinato ad una “medicina di comunità” secondo le direttive dell’O.M.S., in particolar modo per quanto concerne il settore della medicina preventiva e dell’educazione alla salute concorrendo al mantenimento del benessere psico-fisico degli appartenenti alle Comunità Ebraiche e alla popolazione in genere;
  • favorire la proposta di progetti e commissioni per problematiche specifiche.

L’Associazione opera attraverso:

  • l’attività organizzativa e propositiva diretta o promossa dai suoi soci;
  • la proposta di progetti in campo socio-sanitario sia a enti pubblici che privati;
  • l’opera di volontari che aderiscono sia ai principi del presente Statuto che agli obiettivi di specifici progetti promossi da AME come previsto dall’articolo 4 del presente statuto.

L’attività è svolta anche in collaborazione con operatori del settore finanziario ed investitori istituzionali, studi legali e professionali, autorità, enti pubblici e privati, Università, Associazioni di categoria, fondazioni ed altri enti, siano essi nazionali o internazionali.

Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

Il termine Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.

Tra gli Associati si distinguono gli Associati ordinari, gli Associati onorari e gli Associati aderenti. Sono Associati ordinari coloro che ricoprono il ruolo di operatori della sanità, partecipano alle attività e concorrono al raggiungimento delle finalità che l’associazione si propone.

Sono Associati onorari coloro che si sono distinti con particolari meriti e che hanno acquisito benemerenze nel campo di attività dell’associazione; vengono nominati Associati onorari dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Associati aderenti gli Associati, diversi dagli ordinari e onorari, non appartenenti alle professioni sanitarie e/o a laureandi iscritti al quinto e sesto anno dei corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria e all’ultimo anno degli altri corsi di laurea magistrale in campo sanitario.

Sono Sostenitori dell’Associazione gli enti, le istituzioni, le aziende che supportano l’attività dell’associazione. I loro rappresentanti sono invitati di diritto a partecipare all’assemblea dei soci e ad intervenire con funzione consultiva, senza diritto di voto.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

Art. 4) Volontari

L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto.

Sull’istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l’Associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

L’Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato, che abbia perso i requisiti per i quali era stata deliberata l’ammissione, per mancata iscrizione e mancato pagamento della quota sociale, per accertati motivi di incompatibilità e/o per altri motivi che comportino indegnità, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.

Art. 7) Articolazione territoriale dell’Associazione

L’Associazione opera a livello nazionale, assicurando la propria operatività a livello locale mediante le sezioni territoriali di:

  1. Milano – Nord-Italia;
  2. Roma – Centro-Italia, Sud-Italia e Sardegna;
  3. Toscana ed Emilia-Romagna.

Art. 8 ) Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea generale degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di Controllo.

Art. 9) Assemblea generale degli Associati

A. Funzioni

L’Assemblea Ordinaria degli associati:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
  • approva i regolamenti;
  • delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L’Assemblea Straordinaria degli associati:

  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
  • delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
  • delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione e alla nomina e revoca dell’organo liquidatorio.

B. Convocazione Assemblea generale

L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di messaggi di posta elettronica e ogni altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.

L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’assemblea.

C.  Diritto di voto

Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’Associato.

Ciascun Associato esprime un solo voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un Associato può ricevere al massimo due deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D. Svolgimento

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza o impedimento, da persona designata dall’Assemblea medesima; la verbalizzazione dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio, nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  • che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  • che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  • che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

E. Maggioranze

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita e delibera con le seguenti maggioranze:

  • ove sia chiamata a deliberare in merito a modifiche statutarie, – in prima convocazione – con la presenza di almeno 2/3 degli associati e – in seconda convocazione – con la presenza della maggioranza degli associati; essa delibera – in prima e in seconda convocazione – con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti;
  • ove sia chiamata a deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione, alla nomina dell’organo liquidatorio e alla devoluzione del patrimonio, nonché alla trasformazione, alla fusione e alla scissione, – in prima convocazione – con la presenza di almeno 3/4 degli associati e – in seconda convocazione – con la presenza di almeno 2/3 degli associati; essa delibera – in prima convocazione – con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati e – in seconda convocazione – con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli Associati che siano anche componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10) Consiglio Direttivo

A. Funzioni

È l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo di:

  • assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
  • convocare l’Assemblea degli Associati;
  • provvedere all’ammissione e all’esclusione degli Associati;
  • redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
  • predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
  • compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
  • determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
  • deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
  • sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
  • consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
  • conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
  • promuovere e organizzare gli eventi associativi;
  • compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

A ciascuno dei Consiglieri nominati su designazione dell’Assemblea elettiva “Milano – Nord- Italia”, dell’Assemblea elettiva “Roma – Centro-Italia” e dell’Assemblea elettiva “Toscana ed Emilia-Romagna”, come previsto al successivo punto (B) il Consiglio Direttivo conferisce, nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, apposite deleghe di gestione e di rappresentanza, ciascuna di esse con specifico riferimento alle aree di competenza “Milano – Nord- Italia”, “Roma – Centro-Italia e Sud-Italia” e “Toscana ed Emilia-Romagna”. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in merito al contenuto e all’ampiezza delle deleghe, fermo restando la competenza dei Consiglieri nelle aree territoriali di appartenenza.

Ciascuno dei Consiglieri di cui sopra deve periodicamente riferire al Consiglio Direttivo le attività svolte a livello territoriale.

B. Composizione del Consiglio Direttivo e nomina dei Consiglieri

Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri eletti dall’Assemblea generale come segue:

(1) n. 3 Consiglieri sono eletti dall’Assemblea generale ordinaria, su designazione da parte delle tre Assemblee elettive di cui al prosieguo, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Prima dello svolgimento dell’Assemblea generale in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sono convocate apposite Assemblee elettive deputate alla designazione dei Consiglieri da eleggere nell’ambito dell’Assemblea generale, e in particolare:

  • l’Assemblea elettiva “Milano – Nord-Italia”, a cui possono partecipare soltanto gli Associati residenti, come da risultanze del libro degli associati, in Lombardia, Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e in generale Nord-Italia e Sardegna , deputata alla designazione di n. 1 Consigliere;
  • l’Assemblea elettiva “Roma – Centro-Italia”, a cui possono partecipare soltanto gli Associati residenti, come da risultanze del libro degli associati, in Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Campania Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e in generale Sud-Italia, deputata alla designazione di n. 1 Consigliere;
  • l’Assemblea elettiva “Toscana ed Emilia-Romagna”, a cui possono partecipare soltanto gli Associati residenti, come da risultanze del libro degli associati, in Toscana ed Emilia-Romagna, deputata alla designazione di n. 1 Consigliere.

Ciascuna delle predette Assemblee elettive delibera unicamente sulla designazione di n. 1 membro del Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste per l’Assemblea generale Ordinaria.

Alle predette Assemblee elettive si applica, mutatis mutandis, quanto previsto dall’art. 9 dello statuto;

(2) n. 4 Consiglieri sono eletti dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste all’art. 9.

Nel caso in cui una o più delle Assemblee elettive non nomini il proprio candidato, vi provvede l’Assemblea generale ordinaria.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
  • professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
  • indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’Associazione. Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Tesoriere (che possono essere anche nella stessa persona).

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

C. Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D. Doveri dell’ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392,2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del codice civile.

Art. 11) Presidente dell’Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 12) Organo di Controllo

A. Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

B. Composizione

Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 13) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 14) Patrimonio dell’Associazione

A. Composizione

Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B. Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.

In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

  • la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  • la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
  • l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
  • la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 15) Bilancio

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli Associati, per l’approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito

internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.16) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.