Gli ebrei perseguitati ed emigrati riacquistano la cittadinanza perduta

Riconosciuta ufficialmente la cittadinanza italiana a coloro i quali ne erano stati privati per effetto delle leggi razziste, e che lasciando l’Italia a causa delle persecuzioni acquistarono la cittadinanza del Paese ospitante. Lo rende noto la circolare del Dipartimento libertà civili e immigrazione dell’Interno (k33 del 15/6/09). La stessa chiarisce che solo coloro che hanno espressamente rinunciato alla cittadinanza non possono riacquistarla. Infatti, nel comportamento del nostri connazionali non può ravvisarsi una scelta volontaria e consapevole di rinuncia alla cittadinanza italiana, ma una forzatura, per cui non si è concretizzata l’ipotesi di perdita (della cittadinanza), come prevista dall’art. 8 della legge 555/12. Un documento che si è ritenuto doveroso emanare in quanto, da più parti, si legge nel testo della circolare, è stato sollevato il problema del riconoscimento della cittadinanza a ex connazionali, di origine ebraica, che privati dello status, lasciarono l’Italia.
“Desidero ringraziarla per la sua sensibilità e l’interesse da sempre dimostrato verso la lotta ad ogni forma di discriminazione razziale e per l’attenzione prestata alle drammatiche vicende che hanno coinvolto il popolo ebraico” così il prefetto Perla Stancari del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione a voluto ringraziare il presidente della Camera dei deputati Gianfranco Fini, fu lui infatti a segnalare tempo fa al Dipartimento il caso di un cittadino ebreo che privato della cittadinanza a causa delle infami leggi del ’38, dopo aver lasciato l’Italia e aver acquistato un’altra cittadinanza, desiderava essere dichiarato cittadino italiano. Questo caso è stato risolto positivamente. E solo grazie al singolo episodio è stato sollevato il problema generale e il prefetto Stancari, come spiega nella sua lettera al presidente Fini, ha ritenuto opportuno “applicare tale favorevole orientamento a tutti i casi analoghi sul presupposto che, benché nel 1944 tali leggi fossero abrogate (rdl 25/44), i nostri ex-connazionali, per evitare condizioni di apolidia, avevano nel frattempo acquistato la cittadinanza del Paese di emigrazione”.