…rifugiati

Recentemente mi sono imbattuto nel testo seguente che ho ritenuto potesse interessare i lettori. “IMPORTANTE. In conformità con l’art. 8 della sentenza del Consiglio federale del 12 marzo 1943 concernente l’alloggio dei rifugiati, il denaro e i valori che i rifugiati possiedono in Svizzera o che ricevono dall’estero o in Svizzera, devono essere depositati in un ufficio fiduciario che li gestisce. Il dipartimento federale di giustizia e polizia ha affidato questo compito alla Banca popolare svizzera. I rifugiati il cui denaro e i cui valori non sono ancora stati depositati presso la Banca popolare svizzera, o lo hanno fatto solo in parte, sono tenuti a trasferirli senza indugio. Devono anche depositare spontaneamente il denaro e i valori che riceveranno ulteriormente. Il denaro e i valori depositati restano naturalmente proprietà dei depositanti i quali fino alla loro partenza dalla Svizzera non possono tuttavia disporne senza l’assenso della divisione di polizia. Le infrazioni all’art. 8 della summenzionata sentenza del Consiglio federale saranno puniti, e, nei casi gravi, comporteranno l’internamento in un penitenziario o una punizione.”

Sergio Della Pergola, Università Ebraica di Gerusalemme

(8 febbraio 2018)