Machshevet Israel – Il linguaggio delle Legge

Cosimo Nicolini CoenOgnuno di noi, per nascita o per scelta, si trova a vivere all’interno di un determinato ordine normativo e giuridico. Talvolta siamo a cavallo di più d’uno – nonostante vi possa essere la necessità di una gerarchia: tra prescrizioni di uno stato, di questa o quella comunità, (p. e. di quella europea o di quella internazionale), di una determinata religione – nel caso ebraico di una dat, termine che, ancorché a varie riprese tradotto e inteso come ‘religione’ e ‘fede’ non può sfuggire dal suo significato originario, di legge, come Abraham Melamed analizza nel suo Dat: mehok le’emuna, di cui in passato ho scritto su questa rubrica. Il linguaggio giuridico può essere riempito di contenuti differenti, sino a quelli soggettivamente definibili come più aberranti. Al di là di ciò, vi è una forma di violenza che attraversa ogni linguaggio giuridico, ed è quella della definizione, della categoria. Violenza – metaforica – poiché il linguaggio sussume il particolare concreto all’uniformità del concetto, facendo quindi torto all’eterogeneità del reale. Violenza necessaria al convivere sociale ed anche, esprimendoci forse con un paradosso, eticamente necessaria in quanto la generalità della legge è garanzia di uniformità e imparzialità del giudizio. Forma di costrizione, del resto, che attraversa il linguaggio in quanto tale, che vive nelle necessità di portare il cangiante alla stabilità – che sia la stabilità della prescrizione o della descrizione. Accettare, per le ragioni dette, la necessità (e bontà) di tale processo non implica disconoscerne la problematicità. Così alcuni linguaggi e sistemi normativi sono attraversati da regole che vanno, in una certa misura, nel senso opposto. In tal senso possiamo trovare, all’interno di un ordinamento giuridico, l’obbligo al rispetto di determinati principi – sovente espressi in caratteri generali – che, in date circostanze, possono rendere non più valide altre regole, in nome di valori di grado superiore. Analogamente l’univocità di una norma, o di una sentenza, può essere messa in discussione – seppur a un livello inizialmente solo teorico – da un progetto di legge di un’opposizione parlamentare, dall’opinione della scuola giurisprudenziale minoritaria (come nel caso di Beth Shammai), o dall’opinione di minoranza all’interno di una corte. Certo, bisognerà attenersi – poi – alla regola espressa dalla maggioranza (fintanto che si deciderà di restare all’interno di una determinata comunità). Tuttavia l’obbligo a rispettare, conservare e infine, come stabilito dalla meta-halakhà di Beth Hillel (di cui parla Menachem Fisch, 2016), di citare l’opinione di minoranza prima della propria, ci ricorda dell’esistenza di una pluralità di opinioni, fossero anche espresse a partire da un solido nucleo condiviso. Il linguaggio giuridico rimane sede della decisione univoca, della selezione. Tuttavia una finestra sull’oltre è aperta, uno “spazio noetico” – come si esprimono le giuriste Belleau e Johnson sulla falsa riga degli studi di Amsterdam e Bruner (2000) – è aperto. A beneficio di maggioranza e minoranza.

Cosimo Nicolini Coen