Giunta
Alla Giunta, che si riunisce di regola una volta al mese, spetta (art. 47):
- dare esecuzione alle deliberazioni del congresso e del consiglio;
- predisporre i progetti dei bilanci preventivo e consuntivo;
- esercitare nei riguardi degli enti ebraici civilmente riconosciuti con finalità generali le attribuzioni che spettano alle comunità stesse nei riguardi delle istituzioni a carattere locale;
- vigilare perché le comunità adempiano ai compiti loro attribuiti dallo statuto e coordinarne l’azione;
- assumere e licenziare dipendenti, escluso il segretario; nominare commissioni ed affidare incarichi speciali quando ciò le sia demandato dal consiglio;
- compiere tutti gli atti esecutivi e urgenti per il raggiungimento dei fini dell’Unione, salvo a riferirne per la ratifica nella successiva riunione del consiglio;
- esercitare tutte le altre funzioni conferitele dal presente statuto o che le siano demandate dal consiglio.
