Consiglio

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L’ufficio di consigliere è gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute (art. 44 dello Statuto).
Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente e altri tre componenti i quali, insieme con un rabbino eletto dal consiglio fra i componenti della Consulta rabbinica,
costituiscono la Giunta.

Spetta in particolare al consiglio (art. 46 dello Statuto):

­ deliberare la convocazione del congresso e fissarne l’ordine del giorno;

- approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell’Unione rispettivamente entro il 15 dicembre dell’anno precedente e il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui essi si riferiscono, nonché
quelli delle istituzioni dalla medesima amministrate o vigilate;

- fissare l’aliquota del contributo delle comunità all’Unione ove il congresso abbia fissato soltanto un limite massimo e determinarne l’ammontare;

- costituire e risolvere il rapporto di lavoro con il segretario dell’Unione nonché approvare il regolamento del personale;

- deliberare su proposta della giunta, sentiti i revisori dei conti, acquisti, vendite e permute di immobili con l’osservanza del disposto dell’art. 22/1′ comma lett. g) per quanto riguarda i beni a
destinazione o a carattere di culto;

- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti dal presidente o dalla giunta o dei quali sia stata chiesta l’inserzione all’ordine del giorno da almeno quattro consiglieri;

- approvare le linee programmatiche predisposte dalla giunta.- approvare le linee programmatiche predisposte dalla giunta.