Giunta

Alla Giunta, che si riunisce di regola una volta al mese, spetta (art. 47):

­- dare esecuzione alle deliberazioni del congresso e del consiglio;

­- predisporre i progetti dei bilanci preventivo e consuntivo;

­- esercitare nei riguardi degli enti ebraici civilmente riconosciuti con finalità generali le attribuzioni che spettano alle comunità stesse nei riguardi delle istituzioni a carattere locale;

­- vigilare perché le comunità adempiano ai compiti loro attribuiti dallo statuto e coordinarne l’azione;

­- assumere e licenziare dipendenti, escluso il segretario; nominare commissioni ed affidare incarichi speciali quando ciò le sia demandato dal consiglio;

­- compiere tutti gli atti esecutivi e urgenti per il raggiungimento dei fini dell’Unione, salvo a riferirne per la ratifica nella successiva riunione del consiglio;

-­ esercitare tutte le altre funzioni conferitele dal presente statuto o che le siano demandate dal consiglio.