Quadro storico
EVOLUZIONE DELL’ASSETTO GIURIDICO DEGLI EBREI IN ITALIA
Nell’immaginario ebraico italiano l’arrivo dei Francesi, a fine Seicento, è associato al concetto della prima emancipazione ebraica, o meglio israelitica, come allora si diceva; il Risorgimento e il 1848 sono associati a quello della seconda emancipazione.
Il 1848 non fu tanto il riconoscimento di un diritto, quanto l’avvio di un processo, che doveva portare il 29 giugno 1848 al riconoscimento agli ebrei dell’uguaglianza dei diritti civili e politici in Piemonte; il 4 luglio 1857 alla legge Rattazzi recante “riforma degli ordinamenti economici e amministrativi delle università israelitiche” (poi estesa all’Emilia e Marche, Parma e Modena), nell’anno1859 al nuovo Codice penale sardo, che puniva il fatto di chiunque “insulti od oltraggi i ministri dei culti (tollerati) nell’esercizio delle loro funzioni” o di chiunque “proferisce pubblicamente con animo deliberato ad oltraggio dei culti tollerati” (art.188).
L’eguale tutela penale dei culti venne introdotta dal nuovo Codice penale unitario del 1889, che non parlava più di Religione dello Stato e di culti tollerati, ma metteva gli uni e gli altri nella stessa categoria di culti ammessi nello Stato; non faceva più differenza alcuna fra i culti e puniva indifferentemente l’impedimento o il turbamento di funzioni religiose, la pubblica offesa del culto mediante vilipendio di chi lo professa, il vilipendio di cose destinate al culto.
Le nuove comunità che si formarono nel corso dell’Ottocento abbandonarono la caratteristica di corporazioni di diritto privato: sia di fondazioni (Milano 1888 e Bologna 1911) sia di associazioni volontarie (Roma 1883 e Napoli 1900).
Questa lenta evoluzione della corporazione di diritto pubblico alla associazione volontaria venne poi bloccata dal fascismo con la legge del 1930 sulle comunità israelitiche, che prendeva a modello, per tutte, la legge Rattazzi del 1857. Non si parla della terza emancipazione ebraica, a seguito della sconfitta dei fascismi.
In tema di libertà religiosa il regime fascista avrebbe potuto essere definito il regime dei ritorni: ritorno al codice penale del Regno di Sardegna del 1839 in materia di tutela penale dei culti, ritorno alla legge piemontese del 4 luglio 1857 sulle “università israelitiche” con la legge sulle comunità israelitiche del 30 ottobre 1930, ritorno allo Statuto Albertino del 4 marzo 1848 con la riaffermazione della distinzione fra la Religione dello Statuto e gli altri culti semplicemente tollerati, ritorno al codice civile piemontese del 1837 in materia di matrimonio con il riconoscimento dell’efficacia civile del matrimonio cattolico e della sua regolamentazione canonica, ritorno al Medio Evo con la legislazione razziale.
La liberazione del 1944/1945 ha portato l’abrogazione della legislazione razziale. Tutto il resto è rimasto. Il peso morale e giuridico della nuova Costituzione del 1948 si è sentito molto più tardi, quando la dottrina giuridica cominciò a trarre dal testo costituzionale i principi che esso nascondeva in tema di libertà religiosa e che erano parsi ai primi commentatori delle mere proclamazioni politiche vuote di senso giuridico.
Un bilancio oggi, per quanto riguarda i diritti di libertà ed in particolare i diritti di libertà religiosa, non può che essere positivo sia con riferimento alla libertà religiosa intesa come libertà individuale (libertà di culto) che con riferimento alla libertà religiosa intesa come libertà collettiva (libertà dei culti). La libertà religiosa come libertà individuale è affermata nell’art. 19 della Costituzione. La libertà religiosa come libertà collettiva, come libertà di culto organizzato, ha trovato nella Costituzione del 1948 una rilevante affermazione attraverso gli articoli 8 e 19. I nuovi orientamenti in materia di organizzazione delle confessioni religiose e di regolamentazione dei loro rapporti con lo Stato hanno tratto la loro fonte prima dall’articolo 8 che ha posto verso l’esterno il principio di eguale libertà, la cui regolamentazione specifica sta nelle intese fra lo Stato e le confessioni religiose, e verso l’interno il principio di “autonomia statuaria”.
Tali principi sono stati tradotti nell’intesa stipulata fra lo Stato italiano e l’Unione delle Comunità ebraiche nel febbraio 1987 (poi approvata e recepita nella legge 8 marzo 1989 n.101) e nello Statuto dell’ebraismo italiano autonomamente adottato nel 1987.
