Società – Giorno e notte nella legittima difesa

Caro Direttore, nel vivace dibattito politico e parlamentare sulla nuova legge sulla legittima difesa ha sollevato particolare attenzione la distinzione proposta, e che sembra ora ritirata tra le polemiche, tra notte e giorno. Qualcuno ha fatto notare che questo richiamo alla notte, come tempo in cui il rischio aumenta e c’è maggiore necessità e liceità di difendersi, sia già presente in un testo molto antico, le XII tavole dei romani, databili intorno al 450 avanti e.c. Ma il richiamo alla legge romana è stato fatto per sottolineare l’arcaicità e la rozzezza di questa distinzione, che nel testo delle XII tavole si accompagna ad altre leggi ora improponibili. L’ignoranza diffusa in tema di Bibbia ha fatto sì che non si tenesse conto che molto prima delle XII tavole è il libro dell’Esodo che propone questa distinzione. All’inizio del capitolo 22, versetti 1 e 2, è detto: «Se il ladro viene trovato nel corso di uno scasso e viene colpito e muore, ciò non è considerato spargimento di sangue. Ma se il sole è sorto su di lui, è spargimento di sangue». La tradizione giuridica ebraica si è soffermata a lungo su queste scarne righe, proponendo importanti interpretazioni. Rashì, il commentatore dell’XI sec., le riassume in questi termini: «Non è spargimento di sangue, significa che non è un omicidio; qui ti viene insegnato il principio che se qualcuno viene a ucciderti, precedilo e colpiscilo; e questo – lo scassinatore – è venuto con propositi omicidi, perché sa che le persone non si trattengono in silenzio quando subiscono un furto, pertanto è venuto con questo proposito, di uccidere il proprietario se gli fa resistenza». Ma a commento del verso successivo la durezza di questa interpretazione viene mitigata: «Ma se il sole è sorto su di lui è una metafora; se ti è chiaro che è in pace con te, come il sole che è pace per il mondo, così se ti è chiaro che non ha intenzioni omicide, allora se lo colpisci sei considerato omicida. Altri interpretano (la metafora del sole) nel senso che se vi sono testimoni che hanno visto il ladro e avvisato il proprietario questi non ha più diritto di colpire, perché ormai il ladro non ha intenzioni omicide». Da queste letture rabbiniche impariamo cose rilevanti nel dibattito attuale: che l’istituto della legittima difesa deriva proprio dalla situazione del furto con scasso in casa, e non viceversa; che la distinzione tra notte e giorno, che la Bibbia propone letteralmente, parlando del sorgere del sole, va intesa in senso simbolico, e riferita non tanto al tempo quanto alla chiarezza delle condizioni in cui avviene il malaugurato incontro tra ladro e proprietario. Se si lavorasse facendo uso della saggezza antica, forse si riuscirebbero a evitare contrapposizioni inutili.

Riccardo Di Segni, rabbino capo della Comunità ebraica di Roma
La Stampa, 9 maggio 2017