Diritti, doveri e nuove norme
Il lavoro dei rabbini italiani

Un vivace confronto, diverse posizioni in campo, una dialettica spesso accesa. Ma alla fine un significativo messaggio di unità, un lungo percorso che si conclude nel segno di una volontà comune.
Tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane svoltosi ieri a Roma, uno dei più delicati riguardava le modifiche agli articoli 29 e 30 dello Statuto UCEI con riferimento al rapporto tra dirigenza comunitaria e rabbini. La nomina, il programma di attività, la cessazione del ruolo, la risoluzione del rapporto al centro di questi articoli, la cui revisione è stata approvata a larghissima maggioranza (soltanto un voto contrario e due astenuti) dalla massima assise dell’ebraismo italiano.
Un voto cui si è arrivati al termine di un lungo percorso diplomatico a monte, condotto negli scorsi mesi congiuntamente da Giunta UCEI e Assemblea Rabbinica Italiana. Tra le principali novità introdotte un programma di attività e di impegni che dirigenza comunitaria e rabbino dovranno condividere con cadenza triennale e la nascita di un comitato di conciliazione che sarà chiamato ad esprimersi sulla delibera di revoca del rav. L’organo sarà composto da tre membri: uno dalla Consulta Rabbinica tra i membri dell’Ari, uno dalla Giunta dell’Unione sentito il Consiglio della Comunità interessata, il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente dell’Unione dopo aver consultato il Presidente dell’Ari. Il comitato, è stato inoltre stabilito, svolgerà la sua opera di conciliazione entro 60 giorni dalla sua costituzione. Un termine prorogabile una sola volta di 30 giorni per giustificati motivi.
“C’è grande soddisfazione ad aver portato a termine questo percorso. Era un tema di cui si parlava e su cui ci si scontrava ormai da diversi anni” afferma il Consigliere Davide Jona Falco, tra i protagonisti della mediazione. “Un compromesso come quello cui si è arrivati ieri, con un voto pressoché unanime, è decisamente meglio della situazione preesistente. L’importante – aggiunge il Consigliere – è che questo voto segni l’inizio di una nuova fase nei rapporti con l’Ari”.
Esprime soddisfazione anche il rav Giuseppe Momigliano, membro di Giunta dell’Unione. “Il confronto di idee è un valore essenziale, come emerso chiaramente nel corso del Consiglio. Siamo arrivati a questo traguardo con difficoltà, ma è fondamentale esserci riusciti. Prendiamo atto della realtà. Una soluzione preconfenzionata per tutti i casi non c’è – sottolinea il rav – i singoli problemi andranno affrontati uno a uno”.

Di seguito la nuova formulazione degli articoli 29 e 30 dello Statuto approvati ieri dal Consiglio

Art. 29 – Il Rabbino Capo
1. Il Rabbino Capo, sulla base delle competenze e delle responsabilità che gli sono riconosciute dalla legge e dalla tradizione ebraica, nell’esercizio delle sue funzioni di magistero, giurisdizione direzione del culto e dei servizi religiosi, promuove la vita ebraica nella Comunità con il sostegno del Consiglio e della Giunta. Rappresenta il riferimento etico e religioso della Comunità e garantisce il rispetto della legge e della tradizione ebraica nell’attività della stessa. Guida e indirizza l’educazione ebraica formale ed informale scolastica, extrascolastica e nelle altre strutture comunitarie.
2. Il Rabbino Capo (o, se nominato, il Rabbino di riferimento) interviene di diritto alle sedute del Consiglio e della Giunta della Comunità con diritto di parola e deve dare il suo parere su tutte le questioni relative al rito, al culto ed alla istruzione ebraica.
3. Quando una Comunità rimane priva di Rabbino Capo, il Consiglio è tenuto ad attivare tempestivamente la ricerca per l’opportuna sostituzione. La Giunta dell’Unione e la Consulta Rabbinica, se richiesto dalla Giunta della Comunità, devono assistere la Comunità nell’individuazione del Rabbino Capo.
4. In tale fase transitoria:
a) la Comunità deve assicurare nel modo più idoneo i servizi religiosi e di culto, con la collaborazione della Giunta dell’Unione e della Consulta Rabbinica, anche ricorrendo ad un officiante di culto cui vengano affidate specifiche mansioni, il cui incarico venga preventivamente approvato dalla Consulta Rabbinica;
b) la Comunità, previo parere favorevole della Consulta Rabbinica, può nominare un rabbino di riferimento (che può essere anche Rabbino Capo di un’altra Comunità, previo accordo con tale Comunità) sulla base di un incarico da definire tra le parti. In tale caso, le competenze spettanti al Rabbino Capo ai sensi del presente Statuto sono esercitate dal rabbino così nominato.
5. Più Comunità possono nominare, d’intesa tra loro, un medesimo Rabbino Capo.

Art. 30 – Nomina del Rabbino Capo e programma di attività
1. Il Consiglio della Comunità provvede alla nomina del Rabbino Capo mediante chiamata o concorso. La delibera di nomina è adottata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, previo parere della Consulta Rabbinica.
2. Il concorso è giudicato da una Commissione di tre rabbini insigniti del grado di rabbino maggiore (“Chacham”), uno nominato dal Consiglio della Comunità interessata, l’altro dalla Consulta Rabbinica ed il terzo dal Presidente dell’Unione. La commissione, sulla base dei titoli dei concorrenti e di un colloquio, forma una terna per ordine di merito entro la quale il Consiglio sceglie il rabbino da nominare.
3. Il Rabbino Capo svolge la sua opera in base alle competenze che gli spettano secondo lo Statuto e al suo rapporto di fiducia con la Comunità.
4. Tale rapporto è regolato da apposito contratto in base alla normativa vigente in materia.
5. Il Rabbino Capo che sviluppi attività ebraiche nell’interesse della Comunità non previste dal programma, ne informa preventivamente la Comunità medesima.
6. In sede di stipula del contratto, e in ogni caso ogni tre anni, la Comunità e il Rabbino Capo definiscono e aggiornano – di concerto – un programma di attività cui il Rabbino Capo e la Comunità sono tenuti ad attenersi.
7. La Consulta Rabbinica è l’organo garante della corrispondenza del programma di attività alla legge ed alla tradizione ebraiche. Essa comunica il proprio parere sul programma di attività e sulle sue modifiche entro 30 giorni dalla loro ricezione.
8. La Consulta Rabbinica e la Giunta dell’Unione svolgono, su richiesta di una Comunità o di un Rabbino Capo, ogni opportuno intervento per risolvere eventuali divergenze tra Comunità e Rabbino Capo per la formulazione o attuazione del programma di attività.

Art. 30-bis – Cessazione del Rabbino Capo
1. Il rapporto di lavoro tra il Rabbino Capo e la Comunità può essere risolto per mutuo consenso, per dimissioni del Rabbino Capo, per pensionamento e nei casi di seguito previsti.
2. Qualora il Rabbino Capo tenga comportamenti incompatibili con l’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 29.1 dello Statuto, ovvero non rispetti, in modo sostanziale, la parte a lui spettante del programma di attività, ovvero commetta gravi inadempienze al contratto di lavoro, il Consiglio della Comunità, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito personalmente l’interessato, qualora intenda procedere alla revoca del Rabbino Capo, deve preventivamente ricorrere alla procedura di conciliazione di seguito prevista.
3. A tal fine, viene costituito un Comitato di conciliazione/ arbitrale, composto da tre membri, da nominarsi entro 30 giorni: uno dalla Consulta Rabbinica tra i membri dell’ARI, uno dalla Giunta dell’Unione sentito il Consiglio della Comunità interessata, il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente dell’Unione dopo aver consultato il Presidente dell’ARI. Il Comitato svolge la sua opera di conciliazione entro 60 giorni dalla sua costituzione, termine prorogabile una sola volta di 30 giorni per giustificati motivi.
4. Ove la conciliazione riesca, viene redatto un protocollo d’intesa tra la Comunità e il Rabbino Capo, che precisa i termini del programma d’attività del Rabbino Capo e le azioni a suo sostegno che la Comunità si impegna a svolgere.

5. Ove la conciliazione non riesca, se il Comitato dichiara che sussistono le circostanze invocate dal Consiglio della Comunità, quest’ultimo – a maggioranza di due terzi dei suoi componenti – può deliberare la revoca del Rabbino Capo, entro 90 giorni dalla trasmissione della decisione del Comitato. La delibera di revoca è immediatamente comunicata alla Consulta Rabbinica e alla Giunta dell’Unione.

6. Ove invece il Comitato dichiari che non sussistono le circostanze invocate dalla Comunità, quest’ultima non può assumere la delibera di revoca. In tal caso, la comunità potrà comunque attivare nuovamente la procedura di revoca di cui al precedente comma 2 e seguenti.

7. La decisione del Comitato è immediatamente comunicata alla Comunità, alla Consulta Rabbinica e alla Giunta dell’Unione.
8. La procedura di conciliazione può essere avviata altresì dal Rabbino Capo nel caso in cui ritenga che sussistano inadempienze da parte della Comunità.

Art. 30-ter – Risoluzione del rapporto
1. La cessazione delle funzioni di Rabbino Capo comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.
2. La Comunità può recedere dal rapporto di lavoro in essere con il Rabbino Capo a far tempo dal compimento del suo settantesimo anno di età, con preavviso di sei mesi, e delibera assunta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. La Comunità ed il Rabbino Capo potranno concordare per il futuro diverse forme di collaborazione, mediante differenti tipologie contrattuali.

NORME TRANSITORIE

1. Le modifiche degli articoli da 29 a 30-ter dello Statuto si applicano anche ai rapporti in essere al momento della loro entrata in vigore, fatte salve le eventuali previsioni più favorevoli previste nei contratti in essere a tale data, che continuano ad essere efficaci fino al loro termine.
2. Tali modifiche non comportano di per sé maggiori oneri economici per le Comunità né variazioni in aumento o diminuzione dei trattamenti economici previsti dai contratti in essere.
3. Le modifiche relative al programma di attività di cui all’art. 30 comma 6 si applicano solo successivamente alla definizione del primo programma di attività, di concerto tra la Comunità ed il Rabbino Capo. Tutte le altre disposizioni degli articoli da 29 a 30-ter dello Statuto, così come modificati, sono di immediata applicazione.

(17 luglio 2017)