Desideriamo informare tutti gli iscritti alle Comunità ebraiche italiane che il recentissimo Decreto Legge n.36 del 30.4.22, all’art. 43, ha istituito un Fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il ristoro dei danni subiti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti dal Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale, nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

Il Fondo è costituito in continuità con l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania 14 aprile 1962, n. 1263. Il Decreto-legge, come da regola, dovrà essere convertito in legge entro i sessanta giorni prescritti ed è quindi sottoposto ora all’esame del Parlamento.

Perché questo nuovo Fondo
Il Fondo, con capienza totale di circa 56 milioni e stanziamento operativo fino al 2026, è stato istituito sostanzialmente come soluzione diplomatica ad una complessa e tormentata vicenda legislativa e giudiziaria decennale, di fatto per la mancata liquidazione delle somme accertate a favore di ricorrenti vittime delle stragi naziste che non hanno avuto accesso ai fondi erogati dalla Germania sulla base di accordi con la Claims Commission o altri accordi internazionali, a causa della invocazione da parte della Germania della immunità dalla giurisdizione davanti ai tribunali dei paesi dove i crimini sono avvenuti.

Chi ha diritto ad accedere al fondo
i. Chi ha già vinto una causa contro la Germania
Hanno diritto ad accedere al Fondo coloro che hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni a seguito di azioni giudiziarie già intraprese nel passato.
ii. Chi non ha mai intentato causa contro la Germania
Il Decreto-legge stabilisce, altresì, all’articolo 43 comma 6 che le azioni, non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del decreto di accertamento e liquidazione di tali danni possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla medesima data. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi devono essere notificati presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si è dunque prevista, per chi non ha finora mai intrapreso alcuna azione volta a ottenere un risarcimento, la possibilità di introdurre nuove vertenze giudiziarie perentoriamente entro il termine di decadenza del 30 maggio 2022, che, in caso di accoglimento della domanda e di sentenza favorevole passata in giudicato potranno essere liquidate attraverso questo Fondo nei limiti della sua capienza.

I chiarimenti chiesti dall’UCEI
L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, nei pochi giorni dalla pubblicazione del Decreto-legge, ha approfondito con professionisti ed esperti della materia, con le associazioni rappresentative parallele e con le istituzioni governative di riferimento le ragioni che hanno portato all’istituzione del fondo compensativo, le condizioni e le probabilità di accessibilità al fondo, la natura dei danni ipotizzati, la cumulabilità con altri indennizzi e limiti di decadenza di quanto previsto nel testo legislativo; l’UCEI inoltre, sta compiendo i passi opportuni perché in sede di conversione del Decreto in legge siano non solo chiariti i molteplici dubbi interpretativi ma, soprattutto, venga prorogato il termine del 30 maggio 2022 per l’attivazione delle nuove azioni giudiziarie, che di fatto rende impossibile il compimento di atti così rilevanti, che presuppongono valutazioni delicatissime, da noi – come da altri - contestato come illegittimo e profondamente lesivo della dignità delle vittime, dell’ebraismo italiano e di ogni coerenza rispetto all’impegno sul tema della memoria.
Si evidenzia in ogni caso che si tratta di cause per la richiesta di risarcimenti per i danni che ciascun ricorrente potrà e dovrà dimostrare e quantificare autonomamente. Diversamente da quanto previsto in materia di benemerenze, non si prevede un importo unitario cui di diritto le vittime possono accedere con modalità amministrative come quelle previste per la Claims Conference o l’indennizzo del Mef erogate in base alla “legge Terracini”.

Cosa fare per poter richiedere l’accesso al Fondo
Gli interessati potranno presentare ricorso rivolgendosi al proprio legale di fiducia, nel quale si dovranno necessariamente includere le seguenti indicazioni: - Nominativo e dati circostanziati degli atti persecutori subiti da parte della Germania - Atto di prova della posizione di erede qualora siano i familiari ad attivarsi. Potrete contattare i nostri uffici all’indirizzo di posta elettronica segreteria@ucei.it per ogni chiarimento in merito.