1. Chi può accedere al Fondo?
Possono accedere al fondo due categorie di persone:
a. Coloro che hanno già un titolo, ossia una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la responsabilità della Germania e l’abbia condannata per crimini di guerra con la determinazione finale dell’ammontare riconosciuto come risarcimento.
b. Coloro che iniziano un’azione giudiziaria per ottenere un risarcimento per crimini nazisti di guerra entro e non oltre il 30 maggio 2022 e che otterranno una sentenza definitiva di condanna della Repubblica Federale Tedesca a loro favore.
2. Se la persona che ha subito il crimine è scomparsa, chi può beneficiare del Fondo?
Possono accedere al Fondo, attraverso apposito giudizio, coloro che hanno subito l’evento lesivo e, in mancanza del diretto interessato, i suoi eredi testamentari o legittimi.
3. Come si dimostra di essere erede di un perseguitato?
La qualità di erede deve essere dimostrata con documentazione idonea.
Sono eredi coloro che alla morte di una persona gli succedono diventando titolari dei suoi beni, secondo le ordinarie regole del diritto italiano (codice civile e leggi speciali)
4. L’accesso al Fondo è un diritto certo per chi ha subito un crimine di guerra compiuto dalla Germania nazista?
Chi non ha ottenuto una sentenza definitiva a proprio favore, o ha iniziato l’azione giudiziaria entro il 30 maggio 2022, potrà accedere al Fondo solo se vincerà la causa intentata – o comunque raggiunge una transazione con lo Stato italiano –, il che comporta tempi processuali e spese legali che ciascun individuo dovrà affrontare per tutti i gradi di giudizio, assumendosi il rischio dell’eventuale rigetto.
Non è previsto un accesso in modo automatico, con domanda per ottenere una determinata cifra predefinita; per ottenere una sentenza passata in giudicato, si deve promuovere l’azione giudiziaria arrivando alla sentenza definitiva.
L’accesso al Fondo, pertanto, non è un semplice procedimento amministrativo, ma sarà determinato all’esito del processo, sulla base delle procedure che verranno emanate nei prossimi 180 giorni, per mezzo di un successivo decreto ministeriale.
5. Cosa dà diritto di accedere al Fondo?
Il Fondo provvederà al ristoro di crimini di guerra subiti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani compiuti dal Terzo Reich – quindi da autorità tedesche – durante la Seconda guerra mondiale, nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945.
Il Fondo non riguarda i crimini perpetrati dal fascismo.
6. Come si può dimostrare di avere diritto ad accedere al Fondo?
L’evento lesivo (quali ad esempio privazione della libertà personale / uccisione / torture) deve essere dimostrato con documenti idonei: non è sufficiente l’autodichiarazione e una mera descrizione dei fatti.
I documenti come atti notori, carte d’identità false ecc. potranno esser prodotti anche durante l’iter della causa, secondo le regole del diritto processuale italiano.
7. Chi percepisce già una forma di indennizzo (per esempio dalla Claims Conference, o l’assegno di benemerenza dallo Stato italiano), può accedere a questo Fondo?
Il decreto-legge n. 36/2022 non prevede una esplicita esclusione del cumulo: il tema potrà essere oggetto di chiarimento nei decreti ministeriali attuativi o nella legge di conversione (da emanare entro fine giugno) e sarà quindi oggetto di considerazione da parte del Tribunale che esaminerà il merito della domanda di risarcimento. Occorre, inoltre, essere certi che, quando si è ottenuto un precedente indennizzo, non si sia dichiarato di rinunciare ad ogni altra forma di risarcimento futuro, perché in tal caso non si potrà più accedere al Fondo.
8. Una volta ottenuta una sentenza favorevole, come si liquiderà il risarcimento?
Per conoscere le modalità per l’accesso al Fondo ai fini della liquidazione della somma spettante (una volta determinata a fine giudizio) si dovrà attendere il decreto ministeriale di attuazione da emanarsi entro 180 giorni.
9. Il termine per iniziare l’eventuale nuovo giudizio per ottenere il risarcimento è definitivo?
Ricordiamo che il decreto-legge n. 36 del 30.4.2022, che ha istituito il Fondo, deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta lo stesso giorno, e che fino allora è possibile che la disciplina possa essere modificata.
L’UCEI si è già attivata attraverso canali istituzionali per chiedere l’eliminazione o quanto meno una proroga del termine per agire in giudizio, attualmente fissato al 30 maggio.
Al momento, non possiamo che riferirci al termine del 30 maggio 2022, auspicando modifiche future.
10. Chi vuole agire in giudizio entro il 30 maggio 2022, a chi può rivolgersi?
L’UCEI non può rappresentare in giudizio i perseguitati, né i loro eredi; si è ritenuto per rispetto generale di evitare ogni indicazione preferenziale di Studi legali specifici cui rivolgersi.
Al contempo, alla luce di quanto letto in questi giorni sui vari canali social e siti, si raccomanda la massima cautela nel decidere a chi affidarsi, di chiarire in anticipo e per iscritto le condizioni del conferimento della procura con il professionista prescelto, di essere consapevoli di tutte le condizioni per agire, considerando debitamente la complessità e la lunghezza dei processi, oltre all’entità delle spese giudiziarie.
L’UCEI suggerisce di diffidare da forme di promesse di gratuità della prestazione professionale e di celerità processuale, ad esempio per l’effettivo possesso di idonea documentazione probatoria.
Si ricorda, infine, che il rigetto dell’azione giudiziaria può comportare il pagamento di importanti importi per spese legali a carico della persona interessata, fino a tre gradi di giudizio.