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Pagine Ebraiche 24, l'Unione Informa e Bokertov sono pubblicazioni edite dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. L'UCEI sviluppa mezzi di comunicazione che incoraggiano la conoscenza e il confronto delle realtà ebraiche. Gli articoli e i commenti pubblicati, a meno che non sia espressamente indicato il contrario, non possono essere intesi come una presa di posizione ufficiale, ma solo come la autonoma espressione delle persone che li firmano e che si sono rese gratuitamente disponibili. Le testate giornalistiche non sono il luogo idoneo per la definizione della Legge ebraica, ma costituiscono uno strumento di conoscenza di diverse problematiche e di diverse sensibilità. L’Assemblea dei rabbini italiani e i suoi singoli componenti sono gli unici titolati a esprimere risoluzioni normative ufficialmente riconosciute. Gli utenti che fossero interessati a offrire un proprio contributo possono rivolgersi all'indirizzo comunicazione@ucei.it Avete ricevuto questo messaggio perché avete trasmesso a Ucei l'autorizzazione a comunicare con voi. Se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o se volete comunicare un nuovo indirizzo e-mail, scrivete a: comunicazione@ucei.it indicando nell'oggetto del messaggio "cancella" o "modifica". © UCEI - Tutti i diritti riservati - I testi possono essere riprodotti solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Direzione. l'Unione informa - notiziario quotidiano dell'ebraismo italiano - Reg. Tribunale di Roma 199/2009 - direttore responsabile: Guido Vitale.

 
La rubrica “Opinioni a confronto” raccoglie interventi di singoli autori ed è pubblicata a cura della redazione, sulla base delle linee guida indicate dall’editore e nell’ambito delle competenze della direzione giornalistica e della direzione editoriale. 
È compito dell'UCEI incoraggiare la conoscenza delle realtà ebraiche e favorire un ampio ed equilibrato confronto sui diversi temi di interesse per l’ebraismo italiano: i commenti che appaiono in questa rubrica non possono in alcun modo essere intesi come una presa di posizione ufficiale dell’ebraismo italiano o dei suoi organi di rappresentanza, ma solo come la autonoma espressione del pensiero di chi li firma.

Lobbies, corruzione, pregiudizi

Nel 2014 è stato stipulato un Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all’elaborazione e attuazione delle politiche dell’Unione europea (GU L 277 del 19.9.2014) ai sensi dell’art. 11, comma1 e 2 TUE: 1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione. 2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.
Si dispose la creazione di un Registro, così strutturato:
a)disposizioni sull’ambito di applicazione del registro, sulle attività contemplate dal registro, sulle definizioni, sugli incentivi e sulle esenzioni; b) categorie di registrazione c) informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria; d) codice di condotta; e) meccanismi di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all’istruzione e al trattamento dei reclami; f) orientamenti in materia di attuazione recanti informazioni pratiche per coloro che intendono registrarsi.
Rientrano nell’ambito di applicazione del registro tutte le attività, svolte allo scopo di influenzare direttamente o indirettamente l’elaborazione o l’attuazione delle politiche e i processi decisionali delle istituzioni dell’Unione, a prescindere dal luogo in cui sono condotte e dai canali o mezzi di comunicazione impiegati — ad esempio l’esternalizzazione, i media, i contratti con intermediari specializzati, i centri studi (think tanks), le piattaforme, i forum, le campagne e le iniziative adottate a livello locale. Ai fini dell’Accordo, per «influenza diretta» si intende l’influenza esercitata mediante contatto diretto o comunicazione diretta con le istituzioni dell’Unione o altra azione che faccia seguito a tali attività, mentre per «influenza indiretta» si intende l’influenza mediante il ricorso a vettori intermedi come i media, l’opinione pubblica, oppure conferenze o avvenimenti sociali mirati alle istituzioni dell’Unione. Il registro non si applica alle chiese e alle comunità religiose. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o le persone giuridiche, gli uffici e le reti istituiti per rappresentare chiese e comunità religiose nelle loro relazioni con le istituzioni dell’Unione, come pure le loro associazioni, sono chiamati a registrarsi. I titoli di accesso al Parlamento europeo sono rilasciati alle persone che rappresentano o lavorano per organizzazioni rientranti nell’ambito di applicazione del registro unicamente qualora tali organizzazioni o persone siano registrate. La registrazione, tuttavia, non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di tali titoli di accesso. Il rilascio e il controllo dei titoli di accesso di lunga durata ai locali del Parlamento europeo restano procedimenti interni di competenza di tale Istituzione.
Questo accordo è stato sostituito dall’ Accordo Inter istituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio il quale istituisce un quadro e definisce i principi operativi per un approccio coordinato da parte delle istituzioni firmatarie in relazione a una rappresentanza di interessi trasparente ed etica. Questo accordo contempla le attività svolte dai rappresentanti d’interessi allo scopo di influenzare l’elaborazione o l’attuazione delle politiche o della legislazione, o i processi decisionali delle istituzioni firmatarie o di altre istituzioni, organi od organismi dell’Unione. In particolare, rientrano fra le attività contemplate: a) l’organizzazione di riunioni, conferenze o eventi, la partecipazione agli stessi nonché l’instaurazione di contatti analoghi con le istituzioni dell’Unione; b) i contributi a consultazioni, audizioni o altre iniziative simili, o la partecipazione alle stesse; c) l’organizzazione di campagne di comunicazione, piattaforme, reti e iniziative a livello locale; d) la preparazione o il commissionamento (sic) di documenti orientativi e di sintesi, emendamenti, sondaggi di opinione, indagini, lettere aperte e altro materiale di comunicazione o informazione, come pure il commissionamento e lo svolgimento di ricerche. Vi è un codice di condotta, il quale dispone fra altro che chi si registra non deve indurre i deputati al Parlamento europeo, i membri della Commissione o i funzionari delle istituzioni dell’Unione a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento ad essi applicabili.
Quanto al Parlamento europeo, ai sensi dell’art. 14.1 TUE, esso esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione. Il potere più significativo risiede nell’esercizio della funzione legislativa tramite le procedure legislative ordinaria e speciale Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentare iniziative legislative (art. 225 TFUE: a maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione di un atto dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo, mentre non dispone di un potere diretto di proposta, compito che è invece riservato di regola alla Commissione.
Il maggior potere di controllo si esplica nei confronti della Commissione e consiste nel potere di adottare una mozione di censura (art. 234 TFUE) che, se approvata, comporta le dimissioni collettive del collegio dei Commissari. Il Parlamento nomina il Mediatore europeo (art. 228 TFUE) che è persona indipendente e autorevole cui può rivolgersi qualsiasi cittadino dell’Unione (o persona giuridica) per lamentare casi di cattiva amministrazione dell’azione delle istituzioni, degli organi e organismi dell’Unione, ad eccezione della Corte di giustizia. Il principio di buona amministrazione (art. 41 della Carta dei diritti fondamentali) è la regola generale che disciplina l’attività delle istituzioni e degli organi dell’Unione. In questa logica, al Mediatore è richiesto di esaminare i casi sottoposti al suo esame, di assicurare il rispetto dei diritti della difesa e di decidere imparzialmente entro un tempo ragionevole. Spesso il Mediatore si occupa di questioni riguardanti il rispetto del principio di trasparenza nel corso delle procedure legislative, i relativi atti preparatori della Commissione.
Il 15 dicembre 2022 è stata emanata una Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sulla sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee. Si ricorda che la procura federale belga ha avviato un’indagine tutt’ora in corso su accuse di riciclaggio di denaro, corruzione e partecipazione a un’organizzazione criminale; che dal 9 dicembre 2022 sono stati effettuati diversi arresti e perquisizioni che hanno interessato sia attuali che ex deputati del Parlamento europeo, nonché il personale; considerando che diversi sospettati sono già stati accusati di riciclaggio di denaro, corruzione e partecipazione a un’organizzazione criminale; che le forze di polizia hanno sequestrato ingenti somme di denaro in possesso di persone sospettate. esprime sgomento e profonda preoccupazione per i presunti atti di corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione ad un’organizzazione criminale da parte di deputati, ex deputati e personale del Parlamento europeo in cambio di un’influenza sulle decisioni del Parlamento; sostiene la piena cooperazione del Parlamento con le indagini penali in corso; osserva con preoccupazione che i meccanismi interni di monitoraggio e di allerta delle istituzioni dell’UE hanno drammaticamente fallito nell’individuare la corruzione in corso.
Il PE esprime preoccupazione per i potenziali conflitti di interesse causati dai lavori secondari dei deputati, in particolare quando essi fungono da dirigenti, sono membri di consigli di amministrazione o di comitati consultivi di banche, società multinazionali o società quotate in borsa, o svolgono per le stesse il ruolo di consulenti; propone di introdurre un periodo di incompatibilità per gli ex deputati del Parlamento europeo al fine di evitare gli effetti negativi del cosiddetto fenomeno delle porte girevoli; chiede una valutazione approfondita e un miglioramento della leggibilità delle attività legislative dei deputati, in particolare rendendo note le impronte legislative dei testi e degli emendamenti proposti; si impegna a introdurre un divieto a livello dell’UE sulle donazioni da paesi terzi ai deputati e ai partiti politici.
Sarebbe opportuno che queste lodevoli proposte trovassero accoglienza anche nell’ONU, dove l’organizzazione è diventata spesso ostaggio di affidamenti di inchieste a personaggi non soltanto di parte, ma addirittura protagonisti di disinvolte dichiarazioni non certo di grande simpatia nei riguardi degli ebrei, l’ultima delle quali ha comportato addirittura una sua dichiarazione di preferenza fra le diverse dichiarazioni e definizioni di antisemitismo. Forse sarebbe il caso di verificare con maggior cura, oltre i casi di corruzione, anche quelli in negativo di conflitti d’interesse e in positivo quelli di obbligo di astensione, al pari dei magistrati, laddove vi siano dei precedenti di inimicizia e di faziosità. La democrazia è un giocattolo prezioso e complicato, che mal si presta a distrazioni e superficialità.

Emanuele Calò

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