Pagni – responsabilità della scelta di fronte al proprio fine vita (abstract)
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
Le tecnologie mediche hanno scardinato convinzioni secolari ritenute immutabili, e nuove sensibilità culturali sono divenute il tramite per la proclamazione di nuovi diritti delle persone che affidano il proprio corpo al medico, ma reclamano anche il diritto di essere informati e di esprimere il loro consenso alle sue proposte.
Un consenso informato, sancito dalla Costituzione, che da un lato rappresenta il tramonto definitivo del paternalismo medico, e dall’altro provoca reazioni difensive a catena, fissando confini che ignorano la complessa realtà tecnico-organizzativa e psicologica della relazione tra i medici e le persone.
Oggi le leggi, che in passato si occupavano soltanto dell’imperizia, della negligenza e imprudenza dei medici, sono state chiamate a occuparsi di temi bioetici, in un clima di scontro ideologico-politico tra diritto naturale e diritto positivo sul tema dell’autonomia del paziente, dopo il clamore suscitato dai casi Welby ed Englaro.
Leggi che più che tutelare gli interessi dei cittadini e di aiutare i medici nelle loro decisioni, si sono preoccupate di far prevalere gli interessi di parte, ed è apparso maldestro che il disegno di legge sulle Dat avesse come titolo la “foglia di fico” del consenso informato e dell’Alleanza terapeutica.
Le Dichiarazioni anticipate di trattamento sono un correlato del consenso informato, ma la maggioranza dei ricoverati in Terapia intensiva non è in grado di decidere per sé per la gravità della malattia, ed è quasi provocatorio che si richiami l’alleanza terapeutica quando si obbliga per legge il medico a “nutrire”e idratare il degente incapace anche senza il suo consenso,
Un grave problema morale insorge quando il curante deve decidere se sospendere cure “futili” palesemente inefficaci, in un malato incapace che non abbia fatto conoscere i suoi desideri, e quali siano i criteri per distinguere il concetto di futilità e i criteri per individuarli evitando l’accanimento terapeutico.
L’atto medico che per tradizione secolare opera in scienza e coscienza per il bene del malato, oggi è un atto di responsabilità e di fiducia reciproca che si compie tra un soggetto curante che deve rispettare la soggettività del curato, e insieme oggettivarlo per poterlo curare, in una realtà nella quale sono cambiati i confini e le modalità della vita e della morte, le possibilità e le modalità d’uso del proprio corpo e il quadro antropologico della famiglia e della parentela.
Conoscere e rispettare le volontà dei pazienti sull’accettazione o sul rifiuto delle cure e sulle scelte di fine vita, rappresenta il fondamento di una relazione di cura centrata eticamente sul rispetto del principio di autonomia delle persone. Ma se il legislatore pretende di ancorare la legge sulle Dat, nel clima dell’opposizione politico-ideologica tra disponibilità/indisponibilità della vita, ignorando quanto siano moralmente difficili e sofferte le decisioni nei confronti di “quel” malato, non potrà che dare al Paese cattive leggi.
Il progresso vorticoso delle bioscienze costringe il medico a riflettere sul significato e sulla portata delle nuove acquisizioni per le inferenze etiche (inimmaginabili in passato), che pesano sulla scelta di avviare, proseguire o sospendere le cure, compiuta in una realtà sempre meno naturale, e sempre più artificiale e complessa che non può essere schiacciata da una normazione giuridica che pretenda di dare una soluzione normativa in ogni situazione.
L’impossibilità per il medico di agire contro la volontà del paziente anche per salvargli la vita (nonostante l’obbligo giuridico e deontologico di curare) è ormai un dato di fatto accertato sia in dottrina che in giurisprudenza, al punto che appaiono improprie e fuorvianti le dichiarazioni pubbliche di alcuni che parlano di “eutanasia passiva consensuale”, quando tale fattispecie ricade nel “diritto del paziente di rifiutare le cure”.
ALDO PAGNI