società
La difficile strada dei diritti umani
Un
anno fa, nel luglio 2017, la Gazzetta Ufficiale pubblicava la legge n.
110, che introduceva nel nostro ordinamento la legge contro il reato di
tortura (art. 613- bis CP), e di istigazione alla tortura (art. 613
CP). Veniva così colmato un vuoto legislativo e mantenuto un impegno
internazionale che risaliva a molti anni addietro, e cioè da quando,
nel 1984, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva approvato a
New York, la convenzione Contro la tortura e altre pene o trattamenti
crudeli, inumani e degradanti, entrata in vigore tre anni dopo. Il
testo della convenzione definiva innanzitutto la «tortura» in un modo
molto specifico, che merita di essere riportato per intero. La tortura
è dunque (art.1) «qualsiasi atto con il quale sono inflitte a una
persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al
fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o
confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha
commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare
pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza
persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di
discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitte
da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a
titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso
espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle
sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti
o da esse provocate». L'approvazione stessa della convenzione aveva
costituito un passo avanti di grande rilievo nel complesso panorama
internazionale dove molte erano state le opposizioni.
Enzo Campelli, Pagine Ebraiche, agosto 2018
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