PENA DI MORTE – Il giurista Michael Sierra: «Legge fragile, sarà cancellata dalla Corte Suprema»

La nuova legge sulla pena di morte per i terroristi palestinesi avrà vita breve. «Ha molte criticità. L’Associazione per i diritti civili in Israele ha già presentato una petizione alla Corte Suprema, quindi è molto probabile che la legge venga esaminata e, a mio avviso, annullata», commenta a Pagine Ebraiche il giurista italo-israeliano Michael Sierra.
La legge è stata approvata nella notte dalla Knesset, il Parlamento israeliano, con 62 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto (dieci parlamentari erano assenti) e introduce la pena capitale obbligatoria per i palestinesi della Cisgiordania giudicati colpevoli di atti terroristici mortali dai tribunali militari israeliani. I giudici potranno optare per l’ergastolo solo in presenza di «circostanze speciali», non chiaramente definite nel testo del provvedimento. In caso contrario, la pena capitale dovrà essere eseguita entro 90 giorni dalla sentenza.
Sostenuta dal primo ministro Benjamin Netanyahu, la misura rappresenta una vittoria politica per il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, leader dell’estrema destra che da anni ne promuove l’approvazione. All’interno della maggioranza, i partiti religiosi – in passato contrari alla pena di morte – si sono divisi: dodici parlamentari di Degel HaTorah e Shas hanno votato a favore, mentre i quattro deputati di Agudat Israel hanno votato contro. Tra le fila dell’opposizione, l’unico partito a sostenere la legge è stato Israel Beitenu di Avigdor Lieberman, con quattro voti favorevoli.

Le criticità giuridiche
«Il primo problema riguarda la distinzione tra sistemi giuridici», spiega Sierra. «La legge differenzia tra l’applicazione nei territori della Cisgiordania e quella nel diritto israeliano ordinario. Nei tribunali militari la pena di morte diventa la regola di default, mentre nel diritto israeliano resta una possibilità teorica, mai applicata nella pratica contemporanea».
Una distinzione che, secondo il giurista, viola il principio di uguaglianza. «Di fatto si creano regole diverse per categorie diverse di imputati. Questo è uno dei punti più deboli sul piano costituzionale e potrebbe rivelarsi decisivo per una bocciatura da parte della Corte Suprema».
Anche la discrezionalità dei giudici risulta di fatto compressa. «Formalmente esiste ancora», osserva Sierra, «ma è molto limitata: i giudici possono scegliere l’ergastolo solo in presenza di circostanze eccezionali e sono tenuti a motivarle. La pena di morte diventa così la norma, mentre l’alternativa è l’eccezione».
Un secondo nodo riguarda l’assenza di un meccanismo di clemenza. «Secondo questa legge non esiste una reale possibilità di grazia», sottolinea il giurista. «E questo è problematico anche rispetto al diritto internazionale. Penso, ad esempio, alle Convenzioni di Ginevra: nei sistemi che prevedono la pena capitale è sempre garantita una qualche forma di revisione o di grazia. Qui invece questo elemento manca o è ridotto al minimo».
La rigidità emerge anche nella tempistica. «Il fatto che l’esecuzione debba avvenire entro 90 giorni rivela chiaramente la volontà di rendere la norma immediatamente operativa», osserva Sierra. «Ma proprio questa impostazione accentua i rischi, riducendo ulteriormente gli spazi di intervento e di revisione».

Un crimine contro l’esistenza d’Israele
Altra ambiguità messa in luce dagli esperti riguarda il criterio su cui si fonda l’applicazione della norma: la pena di morte scatta quando l’omicidio viene commesso con l’intento di «negare l’esistenza dello Stato di Israele». Secondo l’analista di iNews24 Avishai Grinzaig, si tratta di una formulazione troppo vaga per sostenere una norma di questa portata. «Cosa significa esattamente negare l’esistenza dello Stato?», si chiede. «È una formulazione da opinionista, non da codice penale», osserva, sottolineando come una definizione di questo tipo lasci un ampio margine di interpretazione ai giudici.
Una vaghezza che rischia di incidere direttamente sull’applicazione della legge. «Quando hai una definizione così aperta e uno standard probatorio così alto, è probabile che resti sempre un dubbio», spiega Grinzaig. Il risultato, conclude, è una norma che «rischia di restare simbolica», pur avendo conseguenze politiche e internazionali rilevanti, come dimostrano le critiche di molti paesi europei – tra cui l’Italia – al provvedimento.

Le perplessità dei vertici delle forze di sicurezza
Le riserve non riguardano solo il piano giuridico. Sono le stesse forze di sicurezza israeliane a sollevarle: secondo i vertici dell’apparato di difesa, ricorda Sierra, «non esistono prove che la pena di morte abbia un reale effetto deterrente. Al contrario, nel contesto del terrorismo potrebbe produrre l’effetto opposto, rafforzando la logica del martirio». Una critica condivisa da esponenti dell’opposizione, tra cui Yair Lapid, che ha definito la legge un errore strategico oltre che giuridico.
La norma segna una rottura netta con la prassi storica dello Stato ebraico. «In Israele la pena di morte esiste, ma è stata applicata una sola volta: nel 1962, con l’esecuzione del criminale nazista Adolf Eichmann. Da allora è rimasta una possibilità teorica, mai utilizzata nei casi di terrorismo».
Per questo, conclude Sierra, «si tratta di un cambiamento molto profondo: si tenta di trasformare una norma simbolica in uno strumento concreto, ma con molte criticità». Se la Corte Suprema dovesse intervenire, avverte, il rischio è una nuova frattura istituzionale: «Se la legge verrà annullata, si riaccenderà lo scontro sul ruolo della Corte e sui limiti del suo intervento rispetto a decisioni approvate dalla Knesset».

d.r.