Provvidenze a favore dei perseguitati
Provvidenze a favore dei perseguitati della politica razziale del fascismo e agli ex deportati
Sono qui di seguito presentate in estrema sintesi gli articoli delle leggi a cui riferirsi per ottenere le provvidenze stabilite dallo Stato italiano.
1. Vitalizio di benemerenza perseguitati politici antifascisti e ‘razziali’
2. Schema generale per compilare la domanda vitalizio benemerenza
3. Testo integrale della legge 96/1955 (pdf – 74 KB)
4. Testo integrale della legge 932/1980(pdf – 47 KB)
5. Deportati nei campi di concentramento nazisti
6. Testo integrale della Legge 791/1980 (pdf – 40 KB)
8. Aziende a Roma e Provincia durante il periodo
1. Vitalizio di benemerenza perseguitati politici antifascisti e ‘razziali’
La domanda va inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla:
Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e razziali Ministero dell’Economia e delle Finanze Servizi del Tesoro Via Casilina, n. 3 00182 Roma
Si ricorda che l’Unione delle Comunità offre assistenza alla predisposizione delle domande, a titolo GRATUITO. Si sconsiglia vivamente di affidare il destino della propria pratica a dilettanti, che non sono in grado di assicurare la correttezza della domanda stessa e che per questo si fanno pagare. Numerosi sono i casi di domande respinte scritte con l’ausilio di persone assolutamente impreparate. I nostri uffici sono a disposizione nelle mattine – da lunedì a giovedì ore 8.30 13.00- per aiutare a compilare le domande. Si ricorda inoltre che la mancanza di documenti può essere sopperita tramite testimonianza giurata resa davanti ad un notaio, anche presso il tribunale della propria città. La testimonianza è resa valida dal giuramento, una falsa testimonianza è passibile di pena.
La legge n.96/1955, art.1 concede assegni vitalizi di benemerenza a favore di:
· cittadini italiani;
· perseguitati politici fino all’8 settembre del 1943;
· perseguitati razziali dal 7 luglio 1938 al 25 aprile 1945
· che abbiano perso la capacità lavorativa non inferiore al 30%;
nel caso abbiano subito atti di violenza o sevizie per opera del regime fascista
La legge n.932/1980, art.3 concede assegni vitalizi di benemerenza, pari al minimo della pensione sociale, a favore di:
· cittadini italiani;
· perseguitati politici e/o razziali fino all’8 settembre del 1943 (esclusa è la persecuzione nazista);
· che abbiano raggiunto l’età pensionabile o siano inabili al lavoro o ai loro familiari superstiti nel caso abbiano subito atti di violenza o sevizie per opera del regime fascista.
La legge n.932/1980, art.2 prevede la copertura assicurativa dei cosiddetti “contributi figurativi” a coloro che:
· cittadini italiani;
· perseguitati politici e/o razziali fino all’8 settembre del 1943 (esclusa è la persecuzione nazista);
· avessero raggiunto l’età lavorativa (14 anni) nel periodo luglio 1938 – aprile 1945.
Alla Commissione si può anche richiedere la qualifica di perseguitato politico o razziale, alla presenza dei necessari presupposti, a chi ne fa esplicita richiesta.
2. Schema generale per compilare la domanda vitalizio benemerenza
Premessa
Le leggi che istituiscono il diritto all’accesso del vitalizio di benemerenza fanno riferimento alle discriminazioni subite dalla popolazione ebraica italiana che viveva su territorio nazionale, da parte del regime fascista.
Non è ancora del tutto chiaro come sono valutati i cittadini ebrei italiani residenti, all’epoca dei fatti, nei territori coloniali (Libia, Grecia,…) che comunque a giudizio della UCEI dovrebbero essere compresi negli aventi diritto in quanto anch’essi discriminati, e per questo sta lavorando con le istituzioni preposte.
Pur sapendo che la legislazione antisemita del 1938 ha colpito tutti i cittadini ebrei, ad oggi, vengono ancora richiesti documenti che dimostrino di avere subito ‘direttamente’ la discriminazione fascista individualmente.
Sono pertanto necessari certificati e documenti che attestino la veridicità di quanto raccontato. Qualora non si fosse in grado di procurare tale documentazione, sarà necessario individuare almeno due testimoni (non parenti) che davanti a notaio (anche presso ufficio degli Atti Notori presso il Tribunale della città) dichiarino essere vero quanto raccontato. (Es.: ‘ Dichiaro che il signor X lavorava con me sotto il ponte del Tevere ai lavori obbligatori’ oppure ‘ non ha potuto frequentare la scuola…..’).
Chi può presentare la domanda
La domanda può essere presentata senza limiti di tempo da cittadini italiani che siano stati perseguitati, discriminati dalla legislazione razziale del 1938-45 ed abbiano raggiunto l’età pensionabile (domanda “diretta”).
Anche i figli e i coniugi superstiti dei perseguitati, raggiunta l’età pensionabile, possono presentare la domanda per le persecuzioni subite dai detti loro congiunti, con la limitazione, rispetto ai diretti perseguitati, che abbiano un reddito inferiore ad euro 11.000 (domanda “indiretta”).
La domanda va inoltrata a mano o con raccomandata e ricevuta di ritorno al:
Ministero dell’Economia e Finanze, Commissione provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e razziali. Ufficio VII, Via Casilina 1/3, 00182 Roma.
La richiesta va scritta in carta semplice, vanno allegati i documenti (se fotocopia va autenticata da un notaio). Si raccomanda di fotocopiare ogni cosa per mantenere copia con voi di quanto inviato.
Compilazione della domanda
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
· DATI ANAGRAFICI
Dati anagrafici della persona che richiede l’assegno e, in caso di indiretta, dati della persona per cui il figlio o il coniuge superstite richiede l’assegno
– Cognome
– Nome
– Codice fiscale
– Data e luogo di nascita
– Testimonianza
Descrizione della storia propria e familiare in relazione alla persecuzione direttamente subita dalla propria persona a causa della legislazione razziale (regime fascista 1938-1943) e propaggini della stessa a cura di fascisti e nazisti (8 settembre 1943 – 25 aprile 1945).
· INDICAZIONE PROVVEDIMENTO DISCRIMINATORIO
Espulsione, esclusione o mancata possibilità di iscrizione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.
Perdita di lavoro o licenziamento, precettazione per lavoro coatto, esclusione da accademie, associazioni, circoli.
Episodi specifici di discriminazione o di antisemitismo.
Indicazione dei provvedimenti persecutori subiti dai familiari e di quelli che hanno sopportato conseguenze dalla legislazione razziale (genitore/i rimasto/i senza lavoro, fratelli esclusi dalla scuola).
· EVENTUALI CONSEGUENZE
Eventuali conseguenze psico-fisiche derivate dalla persecuzione, quali ansie, paure esaurimento nervoso, balbuzie, difficoltà inserimento a scuola, nel lavoro e nei rapporti sociali, riduzione del tenore di vita a causa della perdita del lavoro del/i genitore/i.
· DOCUMENTAZIONE
Si deve allegare ogni possibile documentazione che dimostri la veridicità di quanto raccontato. A titolo di esempio pagelle scolastiche, certificato di frequenza delle scuole prima dell’anno scolastico 1938-’39, copie di registri o diplomi, attestazioni di frequenza presso scuole ebraiche o sezioni speciali per ebrei di scuole pubbliche nel periodo 1938-44;
Libretti di lavoro, attestazioni o documenti di aziende o enti presso cui era svolta attività lavorativa sino prima dell’entrata in vigore delle leggi razziali; documentazione sulla precettazione al lavoro coatto; copia del possesso di licenza commerciale fino al 1938.
In mancanza di idonea documentazione, è ritenuto valido un atto notorio contenente dichiarazione resa davanti a Notaio oppure nelle sedi dei Tribunali presso gli uffici Atti Notori da due testimoni, non parenti dell’interessato, alla presenza della persona che ha subìto le persecuzioni.
I documenti si possono reperire nelle scuole, oppure nei Provveditorati agli Studi, Ministero dell’Istruzione e negli Archivi di Stato, Camera di Commercio ovvero presso le aziende dove si è prestata attività lavorativa.
Documenti da allegare:
a. Copia, avanti e retro di documento di identità;
b. certificato di cittadinanza italiana;
c. certificato storico di residenza (elenco di tutti i cambi di residenza avuti nella vita dalla nascita ad oggi)
d. certificato di iscrizione alla Comunità ebraica, attestante anche l’iscrizione durante il periodo delle leggi razziali;
e. estratto integrale del certificato di nascita con annotazione di ‘razza ebraica’, da richiedere presso il Comune di nascita previa autorizzazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. (La sola Procura di Roma ha concordato con il Ministero dell’Economia e Finanze che provvederà direttamente ad inviare l’originale con la dicitura ’razza ebraica’ è sufficiente quindi presentare il certificato di nascita e inserire la seguente nota alla domanda :“la Procura di Roma invierà su richiesta del Ministero l’estratto di nascita”).
· riconoscimento di perseguitato razziale (se già in vs. possesso);
· altri documenti personali che dimostrino la veridicità della domanda. (Per questi ultimi sono sufficienti anche fotocopie autenticate).
3. Testo integrale della legge 96/1955 (pdf)
4. Testo integrale della legge 932/1980 (pdf)
5. Deportati nei campi di concentramento nazisti
La domanda va inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla:
Commissione KZ per le provvidenze ai deportati, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Servizi del Tesoro Via Casilina, 3 00182
La legge 791/1980 concede un assegno vitalizio di indennizzo a:
· cittadini italiani deportati in campo di sterminio o colpiti da misure persecutorie nazionalsocialiste
· oppure in alternativa: in favore dei loro superstiti (genitori, figli e coniuge) in grado di dimostrare la deportazione del familiare attraverso l’elenco della Gazzetta Ufficiale del 1963, atti notori, o copie di articoli o parti di libro pubblicati sulla deportazione (Libro della Memoria di L. Picciotto Fargion).
La legge 94/94 concede un assegno vitalizio di indennizzo
· Il coniuge di un deportato, o ex deportato, deceduto riceve il vitalizio di reversibilità.
· I figli, per ricevere il vitalizio per il genitore deportato devono avere un reddito che non superi un importo stabilito da tabelle dinamiche. (circa €11.000)
I figli eredi che hanno un reddito compatibile con il ricevimento del vitalizio di reversibilità riceveranno un vitalizio unico da dividersi.
6. Testo integrale della Legge 791/1980 (pdf)
L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane informa che è in via di definizione una convenzione con una serie di uffici legali nelle principali città italiane che vi sosterranno, in caso di bisogno, nella formulazione della domanda e negli eventuali ricorsi.
Si porta a conoscenza degli interessati, che per risalire alle informazioni relative alle aziende di proprietà di ebrei – situate a Roma e Provincia – nel periodo della legislazione razziale, che dai ns. uffici si può risalire al numero di iscrizione al registro delle ditte, con il quale si può richiedere all’Archivio della Camera di Commercio (viale Oceano Indiano n° 17) il fascicolo relativo per verificare se l’azienda fu effettivamente chiusa.
“L’Ufficio Provvidenze è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Onde evitare disagi, si prega di prendere appuntamento telefonando ai numeri 065803667-065803670 interni 234 e 243. Per l’invio di documenti sono disponibili il fax 065899569 e la Email infoprovvidenze@ucei.it”.