A trent’anni dalla firma con lo Stato
”Intesa, ancora oggi un modello”

A trent’anni dalla fondamentale stipula dell’Intesa tra Stato italiano e Unione delle Comunità israelitiche (come si chiamava all’epoca l’attuale Unione delle Comunità Ebraiche Italiane) l’ebraismo italiano è tornato a interrogarsi sul significato di quell’accordo. In occasione della riunione del Consiglio dell’Unione tenutasi a Roma è stato infatti organizzato un momento di riflessione dedicato proprio all’anniversario dell’Intesa, momento di svolta epocale nei rapporti tra Stato e realtà ebraica, che metteva finalmente in atto i principi stabili dall’articolo 8 della Costituzione dedicata alla libertà di culto. “L’ebraismo italiano in questi trent’anni – ha spiegato dell’introduzione all’incontro il vicepresidente UCEI Giulio Disegni – ha retto ad una sfida importante: dimostrare allo Stato e alla società che l’essere ebrei è una condizione irrinunciabile e che i diritti e l’identità ebraica così faticosamente conquistati si esplicano e si mantengono solo sedendosi paritariamente di fronte allo Stato come fa qualsiasi altro gruppo o confessione religiosa che intende tutelare e preservare le proprie specificità e il proprio essere”. Principi non così scontati come ha ricordato nel suo intervento il giurista Francesco Margiotta Broglio. “È necessario ricordare alcuni passaggi del Schermata 2017-12-04 alle 13.26.51lavoro della Costituente sull’articolo 8 e le reazioni ebraiche per capire il quadro che portò alle Intese del 1987” ha spiegato Margiotta Broglio, che di quell’accordo fu uno dei protagonisti, avendo presieduto la commissione governativa sotto l’egida di Giuliano Amato, allora sottosegretario a Palazzo Chigi, che negoziò l’Intesa con la commissione dell’Unione guidata invece dai giuristi Guido Fubini, Vittorio Ottolenghi, Giorgio Sacerdoti e Dario Tedeschi. Proprio Sacerdoti e Tedeschi durante l’incontro per ricordare il trentennale dell’Intesa hanno richiamato la loro esperienza nella commissione per spiegare il significato di quel passaggio storico. Un antecedente divenuto modello anche per le altre confessioni religiose, come ha spiegato Roberto Mazzola, docente di Diritto ecclesiastico e canonico.
Ma tornando alla genesi delle Intese e dell’articolo 8 della Costituzione, il dibattito a riguardo, come spiegato da Margiotta Broglio, non fu scontato. “Nel terzo congresso delle comunità israelitiche del 1946 – ricorda il giurista, uno dei massimi esperti dei complessi rapporti fra lo Stato e le religioni – gli ebrei auspicavano un’assoluta parificazione di tutti i culti, nel rispetto dell’uguaglianza dei diritti e doveri di tutti i cittadini”. Una parità di trattamento che non ci fu come dimostra la presenza dell’articolo 7 della Costituzione, retaggio degli anni Trenta. Il mondo ebraico visse quel momento come “una battaglia perduta”, ha spiegato Margiotta Broglio ricordando un articolo dell’epoca pubblicato sulla Rassegna Mensile di Israel. Nel pezzo si denunciava il “grave errore” compiuto dai costituenti che avevano accettato “la preminenza della chiesa cattolica” e quindi “vulnerato” il principio del trattamento uguale di tutti i cittadini italiani. Il raggiungimento dell’Intesa nel 1987 sanò, seppur in parte, questa disparità ma l’iter per la sua formulazione fu molto lungo. “A lungo l’ebraismo ritenne che la legge del 30 bastasse a regolare l’organizzazione comunitaria. Gli organi statutari erano sì elettivi ma non era previsto ad esempio l’elettorato passivo delle donne” ha ricordato Dario Tedeschi, ricostruendo le vicende che portarono poi al tavolo la commissione dell’Unione con quella governativa. “I primi fermenti si ebbero a Torino, da dove negli anni ’60 si incominciò a chiedere di cambiare i rapporti con lo Stato nonché modificare le regole sull’elettorato attivo e passivo per le Comunità”. E poi arrivò l’Intesa vera e propria che, nelle parole di Giorgio Sacerdoti sancì “il godimento dello status paritario dell’ebraismo italiano”. “L’intesa ha portato anzitutto ad un pieno riconoscimento della libertà individuale degli ebrei di praticare la propria religione” scriveva lo stesso Sacerdoti in occasione del ventennale dall’accordo. Ma è anche stato il viatico per sigillare la piena integrazione dell’ebraismo nella società italiana, facendolo “diventare un modello anche per le altre realtà” e una strada da seguire anche sul versante dei migranti. “L’esperienza dell’ebraismo italiano della fine degli anni Ottanta – ha spiegato il professor Mazzola – fa da faro, facendo proprie le categorie e il lessico giuridico offerto dall’ordinamento giuridico italiano. La commissione giuridica dell’Unione Israelitica, infatti, nonostante l’affacciarsi al proprio interno di ipotesi di qualificazione dell’ebraismo come minoranza nazionale, scelse la qualificazione di ‘confessione religiosa’ al fine di consentire la stipulazione dell’Intesa, pur non smettendo, successivamente, di considerare il ricorso all’articolo 8 in qualche modo riduttivo, ancorché necessitato, non esistendo altra norma costituzionale che indichi una differente disciplina nel regolare i rapporti con lo Stato”. Un’Intesa, ha rilevato Mazzola così come gli altri relatori, diventata un paradigma da seguire anche per le altre confessione, a dimostrazione del suo valore ancora attuale, a distanza di trent’anni dalla stipula dell’accordo. E di particolare interesse nel futuro lo sarà anche in riferimento all’Islam che però non ha ancora trovato un ente rappresentativo, capace di sedersi al tavolo con lo Stato.
Al termine della conferenza si è aperto poi il dibattito, coordinato dalla presidente UCEI Noemi Disegni, con interventi tra gli altri dei rabbanim Roberto Della Rocca e Giuseppe Momigliano, del Consigliere UCEI Davide Jona Falco e di Anselmo Calò. Tra i punti toccati dagli intervenuti, la questione della rappresentatività dell’Unione dell’ebraismo italiano e dell’esistenza di altre correnti all’interno del mondo ebraico. A riguardo è intervenuta anche Pamela Beth Harris, docente di legge della John Cabot University e membro della neonata Federazione italiana per l’ebraismo progressivo.

d.r.

Di seguito il testo integrale dell’intervento del professor Roberto Mazzola, Ordinario di Diritto ecclesiastico e Diritto interculturale presso l’Università del Piemonte Orientale

Intesa con l’UCEI: un modello per il futuro?

In che senso l’intesa del 27 febbraio del 1987 tra l’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, oggi UCEI, e il Governo italiano potrebbe costituire un modello per la soluzione di alcuni nodi irrisolti dell’attuale politica pattizia italiana? In che misura la vicenda sfociata nell’accordo dell’87 potrebbe aiutare a comprendere meglio le ragioni delle difficoltà di alcune comunità di fede nell’accedere allo strumento pattizio previsto dal terzo comma dell’art. 8 Cost.?
A questo riguardo più che gli specifici contenuti normativi della legge 101 del 1989, rilevano i profili concettuali, le categorie giuridiche, le forme istituzionali elaborate, tanto all’interno dell’ebraismo italiano, soprattutto in merito alla scelta del modello statutario da adottare nel ridefinire l’assetto istituzionale delle comunità ebraiche italiane, quanto all’interno della commissione governativa investita, il 10 giugno di trentadue anni fa, del delicato compito di mediare fra la convinta difesa del principio separatista, che la bozza d’intesa in alcuni sui punti sembrava derogare, e le risentite reazioni della delegazione ebraica in merito alla presunta scarsa famigliarità con le credenze e i riti dell’ebraismo e con le caratteristiche della sua organizzazione in Italia, da parte della suddetta commissione, vale a dire, con il tentativo da parte statuale di estendere oltre misura, la categoria di ‘confessione religiosa’.
Il dibattito intorno alle dinamiche interne all’ebraismo italiano e ai suoi articolati rapporti con la controparte statuale costituisce dunque, ancora oggi, un interessante laboratorio di idee al quale attingere per provare, se non a risolvere, quantomeno a capire i nodi irrisolti dell’attuale sistema bilaterale italiano, primo fra tutti, l’incompleto pluralismo religioso, già evidenziato da Cardia diciotto anni fa, proprio in occasione del Convegno di studi sul: “20° anniversario dell’intesa ebraica”. Una debolezza che nell’irrisolta questione della condizione giuridica dell’Islam italiano, oggi come allora, trova la sua espressione più emblematica.
In merito a quest’ultimo punto v’è allora da chiedersi se i principali snodi storico-giuridici che hanno segnato l’iter formativo dell’intesa con l’Unione delle Comunità israelitiche possano suggerire e insegnare qualcosa, non solo a chi oggi ha il delicato compito di provare a regolarizzare l’Islam italiano, ma anche alle stesse associazioni islamiche, che dal 1990 sono alla ricerca di una intesa.
A questo riguardo, due punti, mi paiono meritevoli di attenzione. Innanzitutto, la generale ritrosia sperimentata, tanto dall’ebraismo degli anni Settanta, quanto dalle attuali comunità musulmane, nel ricondurre l’esperienza delle rispettive comunità di fede all’interno della categoria di “confessione religiosa”. Non a caso Fubini in un saggio pubblicato sul n. 1 della Rassegna Mensile Israel del 1986, ricordava come non poche voci dell’ebraismo italiano proposero di presentarsi alle trattative con la controparte governativa in veste di minoranza linguistica, piuttosto che in quella di confessione religiosa. Lo stesso Jemolo, così racconta l’avv. Ottolenghi, in una testimonianza resa nel 1997, aveva manifestato forti perplessità sulla legittimità dell’ebraismo ad accedere, in quanto tale, all’intesa a causa della sua complessa configurazione anche etnico-culturale, eccedente di gran lunga i limiti naturali di una confessione religiosa, e lo stesso Giulio Disegni nel 1983 nello sforzo di definire cosa fosse l’ebraismo, non ricorreva alla categoria di confessione religiosa, preferendo parlare di “insieme vasto e composito di cultura e di religione, di tradizioni e di norme di comportamento, di popolo e di storia”, ossia di una realtà che, a differenza di altre minoranze religiose, quelle ad esempio di tradizione cristiano-riformata, non fa più delle categorie di ‘religione’ e di ‘fede’ in senso stretto, i propri elementi caratterizzanti, analogamente a quanto avviene per i diversi islam presenti in Italia, quelli, per intenderci, che con grande fatica provano a risalire la china della propria eterogeneità e frammentazione culturale, religiosa, etnica, e nazionale per provare a dare vita alla formazione di una rappresentanza unitaria.
Ed è proprio su questo essenziale nodo che l’esperienza dell’ebraismo italiano della fine degli anni Ottanta fa da faro, facendo proprie le categorie e il lessico giuridico offerto dall’ordinamento giuridico italiano. La commissione giuridica dell’Unione Israelitica, infatti, nonostante l’affacciarsi al proprio interno di ipotesi di qualificazione dell’ebraismo come minoranza nazionale, scelse la qualificazione di ‘confessione religiosa’ al fine di consentire la stipulazione dell’intesa, pur non smettendo, successivamente, di considerare il ricorso all’art. 8 Cost in qualche modo riduttivo, ancorché necessitato, non esistendo altra norma costituzionale che indichi una differente disciplina nel regolare i rapporti con lo Stato. Come osserva Colaianni, l’accettazione del modello confessionale fu decisivo per il perfezionamento dell’accordo bilaterale. Non a caso, ad Intesa approvata con legge, la Corte costituzionale nella sentenza 259 del 25 maggio del 1990 qualificò le singole comunità ebraiche come formazioni sociali costituite sul sostrato di una confessione religiosa, istituzioni, si legge ancora nella sentenza, “che trovano la loro ragion d’essere nel fattore religioso”.
Il richiamo ultimo alle ‘comunità ebraiche’ rimanda alla seconda considerazione. Si tratta del nodo centrale della ‘rappresentatività’ unitaria di una comunità di fede. Un’esigenza avvertita da tutti i gruppi religiosi che risponde al duplice obiettivo di garantire, da una parte una maggiore coesione interna e dall’altra una più adeguata predisposizione all’interlocuzione con le istituzioni pubbliche centrali. Anche in questo caso la vicenda dell’ebraismo italiano è paradigmatica, come dimostra la ricomposizione delle fratture interne, di natura normativo-istituzionale, dell’ebraismo italiano, dal Consorzio delle Comunità Israelitiche Italiane all’Unione delle Comunità ebraiche.
Nell’interesse generale dell’ebraismo, formula utilizzata nell’art. 3 lett. a dello Statuto del Consorzio, la logica verticale della rappresentanza unitaria è prevalsa su quella orizzontale e particolarista delle singole comunità, superandone tensioni e fibrillazioni, come testimonia l’art. 19 della legge n. 101/1989 che, oltre a mutare definitivamente la denominazione dell’organo centrale in Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ha sancito il ruolo della Unione quale “ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell’ebraismo”. La formula, unica nel panorama religioso italiano, che estende in forma esplicita la rappresentatività dell’ente unitario all’intero gruppo confessionale,riflette evidentemente, osserva Dazzetti, «l’istanza costituzionale di un interlocutore unico, in sintonia con la norma statutaria che riconosce all’Unione lo status di ente di rappresentanza degli ebrei in Italia, di cui “cura e tutela gli interessi generali”» quindi non solo religiosi.
Le esigenze contingenti ed urgenti prima, quelle più squisitamente strutturali successivamente, nonché la gradualità nella formazione di una coscienza unitaria al fine di non compromettere l’autonomia delle singole comunità, costituiscono i passaggi chiave del processo di rappresentatività inclusiva sperimentato dall’ebraismo in Italia. Sorge spontaneo domandarsi allora se tutto ciò sia esportabile fuori dalla contesto comunitario ebraico, e il pensiero corre ovviamente alla comunità islamica in Italia. A questo riguardo si può dire che, pur con tutti i dovuti distinguo, primo fra tutti il fatto che ad un ebraismo sostanzialmente unitario, corrisponde per l’universo musulmano un quadro comunitario plurale fatto di più Islam, dal 2012 anche all’interno di quest’ultima realtà è in atto un processo d’unificazione di natura confederativa da parte di due, delle tre principali sigle dell’Islam italiano: quella del Centro Culturale Islamico d’Italia (CCII) e quella della Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (UCOII). Una linea strategica costruita intorno alla Carta dei valori del 2007, certamente ambiziosa ma, allo stato, non del tutto corrispondente alla realtà, vista l’enorme differenza fra la realtà consolidata delle comunità ebraiche e l’agglomerato dai non chiari profili quantitativi dell’associazionismo musulmano
Il traguardo dell’intesa per la comunità musulmana passa ovviamente da lì, e la vicenda dell’intesa con l’ebraismo italiano lo sta a dimostrare. Lo sforzo di confederarsi di alcune, tra le principali sigle dell’Islam italiano, costituisce senza dubbio un mutamento di prospettiva che merita apprezzamento, perché testimonia la volontà di uscire dal quel coacervo d’indistinti, proprio della galassia associativa islamica a tutto vantaggio di un più maturo pluralismo religioso che il mondo ebraico italiano trent’anni fa ha contributo ad estendere e rafforzare, tracciando una linea di indirizzo per il futuro di molte altre comunità di fede.