Machshevet Israel – Azioni e conseguenze

Cosimo Nicolini Coen«Chi versa il sangue dell’uomo, avrà il proprio sangue versato dall’uomo», predice e – soprattutto –prescrive il Signore rivolgendosi a Noah in Genesi 9-6. Saremmo così di fronte a una ricorrenza del principio del contrappasso ossia, da dizionario, di “corrispondenza della pena alla colpa, consistente nell’infliggere all’offensore la stessa lesione da lui provocata all’offeso, e più comunemente detta pena o legge del taglione”. Ora, sappiamo che nella normativa ebraica il principio dell’ “ayn tahat ayn”, occhio per occhio, è declinato in termini di proporzione pecuniaria – salvo che in caso di morte. Ma, limitando l’attenzione al versetto di Genesi citato, a quale tipo di regola e di relativa azione siamo, con questo passaggio, rimandati? Si tratta di recepire una prassi in uso presso i privati – che saranno quindi legittimati, nel loro agire, dalla norma – oppure di istituire una nuova regola di condotta? E, in quest’ultimo caso, si tratterebbe di una regola di condotta che si attaglia direttamente ai privati, oppure di una regola di condotta che ha luogo in un ambito sociale distinto? Naturalmente tali livelli, sul piano storico e antropologico, non sono in antitesi, come ha mostrato p. e. Stefano Levi Della Torre (Feltrinelli 2003/4) sottolineando come “agli albori dei sistemi giuridici, la vendetta è già inscritta in un canone riconosciuto dalla comunità, ma il diritto-dovere di esecuzione è ancora affidato alla parte dell’offeso”. Onkelos traduce e spiega il passaggio di Bereshit asserendo che l’individuazione di chi ha versato il sangue dell’uomo avverrà attraverso testimoni e così la sua, del reo, condanna avverrà in accordo a quanto dicono dei giudici in una sentenza. Dunque, dal punto di vista della Tradizione, la prescrizione non sarebbe da intendersi soltanto quale legittimazione di un’eventuale prassi – conforme al principio del contrappasso – esercitata da parte dei singoli privati bensì anche quale instaurazione di una nuova sfera dell’agire sociale, che prende le mosse da un luogo specifico – i tribunali – con le figure sociali (testimoni, giudici, reo) che viene a istituire. Ora, per riprendere l’aspetto di continuità sopra evocato, può darsi che colui che ‘verserà’ il sangue del ‘reo’ sia il singolo privato, parente dell’ucciso. Così il piano della creazione di una nuova realtà istituzionale (i tribunali) si intreccia a quello del riconoscimento – della legittimazione normativa – di una prassi già in uso (la “vendetta di sangue”, direbbe l’antropologo W. R. Smith). A nostro avviso, tuttavia, l’elemento saliente è da riscontrare nel grado di rottura piuttosto che non in quello di continuità: la prescrizione di ‘riversare’ il sangue, nell’esplicazione datane da Onkelos, non si limita a regolare i comportamenti esistenti ma, appunto, istituisce un piano di realtà aggiunto – i giudici e i tribunali – all’infuori della quale l’azione ‘riparativa’ non sarebbe valida. Possiamo rinvenire, utilizzando il lessico di Hans Kelsen la distinzione tra significato soggettivo e oggettivo di un determinato atto sociale. Per esemplificare tale distinzione Kelsen (1934) contrapponeva l’azione di uccidere un uomo da parte di un’organizzazione segreta e la medesima azione eseguita a seguito di una condanna emessa da un tribunale: “quantunque l’aspetto esteriore” di tali due azioni “non si distingua per nulla” la prima azione, nonostante l’interpretazione soggettiva datane dai membri dell’organizzazione segreta sia quella di ‘sentenza capitale’, sarà qualificata dal diritto in vigore quale ‘assassinio’ e soltanto la seconda quale esecuzione di una sentenza. È il sistema giuridico, la norma in vigore, a fare da “schema qualificativo”, e così da forbice tra significato soggettivo e oggettivo. Ritornando al nostro caso, non è importante quanto l’azione privata possa richiamarsi ai principi di giustizia (del “contrappasso”): l’azione di ‘versare il sangue’ sembra essere ritenuta valida soltanto nel quadro dell’istituzione giudiziaria. Ma è sempre così? Una mahlokhet, controversia, riportata in Baba kama, 27b circa il ‘farsi giustizia da soli’ – ancorché non in riferimento a un caso di omicidio – costituirebbe ragione per nutrire alcuni dubbi.

Cosimo Nicolini Coen