Machshevet Israel – Limite

Cosimo Nicolini CoenIl concetto di obbligo normativo sembrerebbe legato a doppio filo a quello di limite. Nel momento in cui una realtà normativa (di qualsivoglia tipo) crea un obbligo, ecco che si crea una divisione tra comportamento conforme e non conforme. Il confine tra lecito e illecito non è che il punto di inizio. Da questa soglia, tracciata attraverso il linguaggio orale o scritto, ogni sistema normativo è destinato a produrre nuove distinzioni, confini astratti designanti differenti categorie di persone (ma anche di animali ed enti), che attraversano il nostro vissuto quotidiano: minorenne e maggiorenne; cittadino, immigrato e straniero, per non fare che degli esempi. Il diritto non crea la realtà materiale retrostante tali distinzioni (la maturazione fisica, il trovarsi all’interno o meno di una cultura o di un territorio) ma le conferisce statuto specifico. Al limite che segna la distinzione tra atto lecito e illecito, e al limite che definisce le diverse categorie – del tipo di quelle richiamate – si aggiunge una terza specie di limite: l’obbligo normativo è limitato perché, a partire dalla sua enunciazione scritta, richiede un’azione definita, tale per cui ognuno di noi è in grado di sapere (almeno idealmente) quando ha adempiuto a ciò che la legge gli richiede. Queste tre specie di limite ricorrono, in forme analoghe, anche nella dimensione normativa dell’ebraismo: il limite che divide ciò che è dovuto (oppure lecito) da ciò che è vietato; la delimitazione delle diverse categorie di persone (ma anche di animali ed enti); la natura delimitata del dovere normativo – ciò che permette di dire che si è “usciti d’obbligo” [lazet yede hova]. Il legame del concetto di dovere normativo con quello di limite non deve – tuttavia – ingannare, né rispetto alla natura del concetto e dell’esperienza di dovere in sé, né rispetto all’ebraismo. Il concetto di dovere non si esaurisce nella sua declinazione normativa, trovando diramazioni differenti: dall’istanza di un dovere radicato nella coscienza, conoscibile razionalmente, all’istanza – con Levinas – secondo cui fonte prima del dovere è l’imperativo, la richiesta, proveniente dalla vulnerabilità del volto del prossimo. Il concetto di dovere è dunque più ampio della sua specificazione normativa, come d’altronde ognuno può esperirlo, in modi diversi, nella propria quotidianità. La Tradizione ebraica nel riconoscere in ogni uomo una creatura a immagine di Dio e in ogni essere vivente – e non – una creazione divina, ci fornisce degli strumenti per evitare di scambiare la parte (la declinazione normativa di obbligo, con le delimitazioni che comporta) per il tutto – il concetto e l’esperienza di obbligo. Da tale punto di vista i limiti delle norme si manifestano non già come un pericolo (…il legalismo) che incombe sull’esperienza etica, bensì come quel recinto – quella limitazione appunto – all’interno della quale quest’ultima passa da esperienza personale, suscettibile di perdersi nel vortice di un dovere indefinito, a condizione collettiva.

Cosimo Nicolini Coen