Polonia, onore e reputazione
la via sbagliata per difenderli

poIn un memorandum siglato a Gerusalemme nel novembre 2016 dal governo israeliano e quello polacco, si legge – al punto sulla Memoria della Shoah – che entrambi “i governi attribuiscono grande importanza ai loro sforzi nel campo dell istruzione, in particolare nell’eliminare i falsi stereotipi riguardanti i due Paesi. Entrambi i Governi si oppongono fermamente a qualsiasi forma di discriminazione razziale e antisemitismo, così come a qualsiasi tentativo di alterare la storia del popolo ebraico o di quello polacco negando o riducendo il numero delle vittime ebraiche durante la Shoah, o usando termini errati della memoria come ‘campi di sterminio polacchi’”. Allora il governo israeliano guidato dal Primo ministro Benjamin Netanyahu – che nel corso del tempo ha lavorato per consolidare i rapporti con i Paesi del gruppo Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria) – non poteva immaginare che quel punto del memorandum sarebbe stato articolato da Varsavia in una legge considerata dalla stessa Israele come liberticida e un’offesa alla Memoria. E invece, nonostante le promesse allo stesso Netanyahu di sospendere la discussione, la legge che punisce chi attribuisce alla Polonia responsabilità nella Shoah è passata. Ed è ora contestata da molti governi e istituzioni sul piano internazionale. Israele aspetta di vedere cosa farà il presidente polacco Andrzej Duda – che ha 20 giorni per firmare la legge – ma è difficile che scelga di opporsi, avendo lui stesso appoggiato il provvedimento. Le contestazioni, inoltre, – in Israele in primis, ma anche degli Stati Uniti e dell’Unione europea – non hanno avuto effetto: poche ore fa il Primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha pubblicato un video sul canale ufficiale del governo di Varsavia in cui difende la legge. “Oggi, mentre il mondo si trova ancora a combattere contro una nuova ondata di antisemitismo, il governo polacco afferma la sua posizione in modo chiaro: non c’è spazio per odio o distorsioni della storia. – afferma Morawiecki, aggiungendo – Diffondere la verità della Shoah non è una responsabilità lasciata alla sola Israele e anche di cruciale importanza per la Polonia”.

Nel video Morawiecki ricorda che la Polonia fu invasa dai nazisti e presenta un popolo polacco come sola vittima del Terzo Reich, dimenticando di citare le complicità, che invece – come testimoniato da storici e sopravvissuti – ci furono. Chi le richiama rischia di incorrere in Polonia – dopo l’approvazione della contestata legge – in un reato d’opinione, come ricorda il giurista Emanuele Calò, che si interroga sulla utilità e legittimità della norma polacca. “È giusto e legittimo richiamare le Costituzioni nazionali e, con esse, i c.d. controlimiti, purché si consideri al contempo il contesto normativo dell’Unione europea e la sua Carta dei diritti fondamentali che, all’art. 11, recita: ‘Libertà di espressione e d’informazione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati’. “Certamente, – spiega Calò – il limite è costituito non dal divieto di mentire (le c.d. fake news) ma dalle norme che proteggono l’onore e la reputazione, coi conseguenti limiti della exceptio veritatis. La disciplina in calce riguarda anche le offese alla ‘nazione polacca’, un concetto sociologico e storico, non sempre di agevole identificazione: quid iuris se l’attribuzione di corresponsabilità riguardasse una parte di essa e non il tutto? Ancora, potremmo ipotizzare che futuri legislatori nazionali possano porre in essere delle fattispecie criminose per chi accusasse la nazione tedesca, italiana, francese, e così via? Sta di fatto che, per via delle previsioni di questa legge (il cui iter non è finito al tempo della redazione di queste note) non si può escludere che si sia puniti anche se le affermazioni che costituiscono la fattispecie criminosa fossero compiute fuori dalla giurisdizione polacca”.
Sul fronte italiano, Calò spiega: “In Italia, la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, configura delle fattispecie che puniscono la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; dall’istigazione a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, mentre il versante storico funge da circostanza aggravante. Anche così, vi sono state delle critiche che possono essere trovate nella letteratura specialistica. La ragione, quindi, consiglierebbe il ricorso ad altre vie più idonee per proteggere l’onore della Polonia. Tuttavia, questa disciplina rasenta il c.d. reato impossibile, con quanto ne discende, in quanto la condotta prevista non pare realizzabile, perché una nazione come tale non può delinquere (né macchiarsi di colpe morali) ma sono i singoli individui, semmai, ad esserne responsabili. Sarebbe da soggiungere, se la vicenda non fosse tremendamente seria: per informazioni sulle colpe collettive rivolgersi agli ebrei, ore pasti (sabati e festività escluse)”.

Articolo 1. La legge sull’Istituto della Memoria Nazionale – Commissione per contrastare i crimini contro la nazione polacca del 18 dicembre 1998, (Gazzetta Legislativa Polacca del 2016, n°1575) è così emendata:

1) Articolo 1:

a) il comma 1a) è così modificato:

“a) I crimini nazisti, i crimini comunisti, i crimini commessi da nazionalisti ucraini e da membri delle unità ucraine che collaborarono col terzo Reich e altri delitti che costituiscono crimini contro la pace, crimini contro l’umanità e crimini di Guerra, commessi contro persone di nazionalità polacca o contro cittadini polacchi di alter nazionalità fra l’8 novembre 1917 e il 31 luglio 1990.

b) il comma 2 sarà seguito dal comma 2a, col seguente testo:

“2a) protezione della reputazione della Repubblica di Polonia e della nazione Polacca;”;

2) l’Articolo 2 sarà seguito dall’Articolo 2a, col seguente testo:

“Articolo 2a. Conformemente al significato di questa Legge, i crimini commessi da nazionalisti Ucraini e da membri di unità Ucraine che collaborarono col Terzo Reich costituiscono atti commessi da nazionalisti ucraini tra il 1925 ed il 1950 che comportarono il ricorso alla violenza, terrore e altre violazioni dei diritti umani contro individui o gruppi della popolazione. La partecipazione allo sterminio della popolazione ebraica e il genocidio di cittadini della seconda Repubblica polacca in Volhynia e Malopolska Est [Polonia minore] sono altresì crimini commessi da nazionalisti Ucraini e da membri di unità Ucraine che collaborarono col Terzo Reich.”;

3) L’articolo 45a avrà il seguente testo:

“Articolo 45a. (….).”;

4) L’articolo 53n è qui abrogato;

5) la sezione 6b sarà seguita dalla sezione 6c, col seguente testo:

“Sezione 6c

Protezione della reputazione della Repubblica di Polonia e della Nazione Polacca

Articolo 53o. La protezione della reputazione della Repubblica di Polonia e della Nazione Polacca sarà regolata dalle disposizioni del Codice Civile del 23 aprile 1964 (Gazzetta Legislativa Polacca del 2016, n° 380, 585 e 1579) sulla protezione dei diritti della persona (…)

Articolo 53p. (…)

Articolo 53q. Le norme degli articoli 53o e 53p si applicheranno quale che sia la legge regolatrice.”;

6) L’articolo 55 sarà seguito dagli articoli 55a e 55b, col testo seguente:

“Articolo 55a.

Chiunque sostenga, pubblicamente e contrariamente ai fatti, che la Nazione Polacca o la Repubblica di Polonia siano responsabili o corresponsabili dei crimini nazisti commessi dal Terzo Reich Nazi, come specificato all’articolo 6 della Carta del Tribunale Militare Internazionale allegata all’Accordo internazionale per perseguire e punire i maggiori criminali di guerra dell’Asse europeo, firmato a Londra l’8 Agosto 1945 (….), o per altri crimini concernenti crimini contro la pace, crimini contro l’umanità o crimini di guerra o chiunque altrimenti sminuisca grandemente la responsabilità dei reali autori di tali crimini, sarà soggetto a multa o reclusione fino a tre anni. La sentenza sarà resa pubblica.
Se l’azione di cui al primo comma fosse commessa in modo non intenzionale l’autore sarà soggetto a multa o reclusione.
Non costituisce reato l’atto criminale di cui ai commi 1 e 2 se compiuto nel corso di attività artistiche o accademiche.
Articolo 55b. A prescindere dalle norme in vigore nel luogo in cui il reato è compiuto, questa legge si applicherà a cittadini polacchi e stranieri per i reati di cui agli Articoli 55 e 55a.”