Stranieri

caloIl rapporto con la realtà, come sappiamo, è alla base di tanti studi filosofici ed è, in qualche modo, la filosofia stessa. Non vi è da sorprendersi, quindi, se noi stessi, al pari di tanti altri, tendiamo ad accostarci ai fatti, senza però approdare ad una totale identificazione. È stato, dopotutto, l’ebraismo stesso a porsi la questione della conoscenza, inserendola nei primi passi dell’umanità, ed è la Genesi a proporci un inizio che finisce per non distinguersi agevolmente dalla fine.
Se la realtà non fosse spesso inafferrabile, sarebbe difficile da spiegare la corrente confusione nei riguardi degli stranieri e dei loro diritti e doveri, la quale confusione porta a dichiarare, anche in sedi prestigiose, che lo status dello straniero (rectius: del non cittadino) in Italia possa consentire un trattamento diverso rispetto ai cittadini oppure rispetto agli italiani, categorie che, come risulta dall’art. 51 Cost., possono non coincidere.
Ogni straniero gode dei c.d. diritti fondamentali, i quali, ad esempio, non rientrano nell’ambito della c.d. condizione di reciprocità, di cui all’art. 16 disp. prel. c.c. (E. Calò, Capitolo VII, Condizione giuridica dello straniero e reciprocità, in: Le vendite immobiliari, a cura di F. Bocchini, Giuffrè, 2016; id, La nuova disciplina della condizione dello straniero (Quaderno di “Notariato” – Ipsoa) 2000; Il principio di reciprocità, Milano, 1994).
Al di fuori da tale ambito, potremmo provare a distinguere fra cittadini dell’Unione (art. 20 TFUE, art. 9 TUE e Capo V Carta diritti fondamentali UE) e cittadini di Stati terzi. Il principio basilare, nel predetto ambito (vedi art. 18 TFUE) è costituito dal divieto di ogni discriminazione basata sulla nazionalità (cfr. E. Calò, .Le nuove fonti europee di immediata applicazione nell’attività professionale, Napoli (ESI), 2013; Collana di diritto europeo, diretta da E. Calò).
Quanto agli stranieri non aventi la cittadinanza dell’Unione, il d. lgs. 286/1998 dispone, all’art. 2, che lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano.
Nei riguardi dei rifugiati, poi, si applicherà la Convenzione di Ginevra (1951).
Sui mass media assistiamo frequentemente ad alti tassi di retorica, disgiunti sovente da un confronto coi dati che scaturiscono dal principio di realtà e, segnatamente, da quanto prevede l’ordinamento giuridico. Non siamo sorpresi dalla mancata considerazione dei divieti che discendono dalle norme prima indicate (e, segnatamente, del divieto di ogni discriminazione basata sulla nazionalità), perché viviamo un periodo di visibile declino che ha inizio, per l’Italia, con la fine degli anni sessanta. Dovremmo fare maggiore assegnamento sulle eccellenze che abbiamo, quale il nostro Giorgio Sacerdoti, un luminare che potrebbe esporre in modo più chiaro di noi questa ed altre tematiche.

Emanuele Calò, giurista

(18 settembre 2018)