Non sparate sulla UE

Oscar Wilde (Impressions of America, 1882) racconta: “They afterwards took me to a dancing saloon where I saw the only rational method of art criticism I have ever come across. Over the piano was printed a notice: Please do not shoot the pianist. He is doing his best. The mortality among pianists in that place is marvellous”. Molto più tardi, David Loeb Goodis scrisse “Shoot the piano player” portata allo schermo nel 1960 da François Truffaut, con Charles Aznavour come protagonista. Ne discorriamo perché l’espressione “sparare sul pianista’ è entrata nel linguaggio comune, al punto che oggi giorno, il verbo “sparare” (dialetticamente, per fortuna) è intuitivamente associato con l’Unione europea. Io, però, sarei alquanto contrario.
Ad esempio, l’art. 7 del Trattato sull’Unione Europa (TUE) dispone che, su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2, il quale dispone che l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi. Il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell’agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
Queste norme sono state fatte valere nel caso della Polonia. Sta di fatto che l’Unione europea si è data delle norme che fanno ostacolo alla partecipazione di una dittatura: l’UE dev’essere un’unione di democrazie. Per partecipare all’ONU, invece, sembra che valga il principio contrario: se non si tratta di una dittatura, si è esposti a un’alluvione di condanne.
Forse, prima di accanirsi contro l’Unione europea, sarebbe opportuno non fare il verso alle dittature del passato e del presente, ma rifarsi a Karl Popper: la libertà è più importante dell’uguaglianza, il tentativo di attuare l’uguaglianza è di pregiudizio alla libertà e, se va perduta la libertà, fra non liberi non vi è nemmeno uguaglianza (La ricerca non ha fine, Armando Editore, Roma, 1997, pubblicato originariamente come Autobiografia di Karl Popper, in The Philosophy of Karl Popper, The Library of Living Philosophers, Illinois, 1974).

Emanuele Calò, giurista

(27 novembre 2018)