Commissione contro l’odio,
il testo della mozione di Liliana Segre
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.
Ecco il testo della mozione, con prima firmataria Liliana Segre, approvata oggi in Senato.
“Premesso che:
tradizionalmente in Senato l’istituzione della Commissione straordinaria o speciale attesta l’attenzione dell’Istituzione per la tutela e lo sviluppo dei valori costituzionali, come avvenne il 2 agosto 2001 con l’approvazione della mozione 1-00020 della XIV Legislatura, a prima firma Alberti Casellati, sull’istituzione di un organo del Senato per la tutela dei diritti umani. Alla stessa stregua di quel nobile precedente, occorre oggi corrispondere ad istanze fortemente sentite, anche nelle sedi interparlamentari, come dimostra il fatto che il Consiglio d’Europa ha recentemente istituito la “No hate parliamentary alliance”, con lo scopo di prevenire e contrastare l’incitamento all’odio. Di questa rete fanno parte parlamentari di tutti i Paesi, che intendono impegnarsi a livello nazionale e internazionale contro l’odio in tutte le sue forme e in particolare contro l’hate speech;
negli ultimi anni si sta assistendo ad una crescente spirale dei fenomeni di odio, intolleranza, razzismo, antisemitismo e neofascismo, che pervadono la scena pubblica accompagnandosi sia con atti e manifestazioni di esplicito odio e persecuzione contro singoli e intere comunità, sia con una capillare diffusione attraverso vari mezzi di comunicazione e in particolare sul web. Parole, atti, gesti e comportamenti offensivi e di disprezzo di persone o di gruppi assumono la forma di un incitamento all’odio, in particolare verso le minoranze; essi, anche se non sempre sono perseguibili sul piano penale, comunque costituiscono un pericolo per la democrazia e la convivenza civile. Si pensi solo alla diffusione tra i giovani di certi linguaggi e comportamenti riassumibili nella formula del “cyberbullismo”, ma anche ad altre forme violente di isolamento ed emarginazione di bambini o ragazzi da parte di coetanei;
è un fatto che non esiste ancora una definizione normativa di hate speech; tuttavia in base alla raccomandazione n. (97) 20 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 30 ottobre 1997, il termine copre tutte le forme di incitamento o giustificazione dell’odio razziale, xenofobia, antisemitismo, antislamismo, antigitanismo, discriminazione verso minoranze e immigrati sorrette da etnocentrismo o nazionalismo aggressivo. Per meglio definire il fenomeno si ricorre alle categorie dell’incitamento, dell’istigazione o dell’apologia. Il termine incitamento può comprendere vari tipi di condotte: quelle dirette a commettere atti di violenza, ma anche l’elogio di atti del passato come la “Shoah”; ma incitamento è anche sostenere azioni come l’espulsione di un determinato gruppo di persone dal Paese o la distribuzione di materiale offensivo contro determinati gruppi. Chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale e chi incita a commettere atti di discriminazione o di violenza è incriminato a titolo di pericolo presunto quando il pregiudizio razziale, etnico, nazionale o religioso si trasforma da pensiero intimo del singolo a pensiero da diffondere in qualunque modo, con «argomenti», quali la superiorità della propria razza, etnia, nazione o gruppo, ma anche compiendo o incitando a compiere atti di discriminazione;
nel 2014 è stata lanciata la campagna nazionale “No hate speech”, con la messa in onda, anche sulle reti della RAI, di spot televisivi e radiofonici che si inseriscono all’interno dell’omonimo progetto internazionale, promosso dal Consiglio d’Europa come forma di tutela dei diritti umani di fronte a fenomeni di odio e di intolleranza espressi attraverso il web, in preoccupante crescita: soltanto in Italia, circa il 41 per cento dei casi di discriminazione segnalati nel 2012 sono da ricondurre al web. Anche un gruppo di editori e di riviste italiani ha promosso recentemente la campagna “Le parole uccidono”, per indicare il pericolo del linguaggio violento e offensivo. Esiste inoltre un tavolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui partecipano le istituzioni che hanno la possibilità, in base alle loro competenze, di sensibilizzare i giovani a contrastare l’odio diffuso on line;
considerato che:
il fenomeno denunciato è purtroppo in crescita in tutte le società più avanzate. La comunità internazionale da anni sta cercando delle strategie di contenimento e di contrasto. La norma fondamentale che vieta ogni forma di odio deve essere considerato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo nel nostro Paese dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, che, ex articolo 20, prevede che vengano espressamente vietati da apposita legge qualsiasi forma di propaganda a favore della guerra, ma anche ogni appello all’odio nazionale, razziale o religioso che possa costituire forma di incitamento alla discriminazione o alla violenza. Insomma l’insieme di quei fenomeni che oggi sono meglio noti come hate speech. La stessa legge prevede le relative misure e sanzioni penali. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà d’espressione, Frank La Rue, ha precisato che ci sono differenze tra espressioni che costituiscono un’offesa secondo il diritto internazionale e che andrebbero perseguite penalmente, espressioni dannose, offensive o sgradite, che tuttavia gli Stati non sono tenuti a proibire penalmente, ma che possono giustificare una sanzione civile, e, invece, espressioni che non danno luogo a sanzioni penali o civili, ma che comunque causano preoccupazione in merito alla tolleranza e al rispetto altrui. Anche il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD), seppur non ricorrendo esplicitamente all’uso dell’espressione hate speech, ne ha comunque identificato le varie manifestazioni: si tratti di discorsi orali o scritti, veicolati nei mass media o su internet, attraverso simboli o immagini. Resta vero che una precisa definizione di hate speech è resa difficile dal fatto che la Convenzione ha stabilito vari standard di protezione, definendo la discriminazione come qualsiasi distinzione basata sull’etnia, sul colore o sulla nazionalità, che abbia lo scopo o l’effetto di annullare o indebolire il godimento di qualsiasi diritto umano o libertà fondamentale. È stabilito altresì che gli Stati considereranno reato punibile per legge le seguenti categorie di attività: ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza o incitamento a tali atti, rivolti contro qualsiasi gruppo di individui di diverso colore o origine etnica; andrà inoltre punita ogni assistenza ad attività razziste compreso il loro finanziamento;
l’espressione hate speech, nonostante non sia indicata nella Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), è stata usata dalla Corte per la prima volta l’8 luglio 1999. La Corte ha però evitato una definizione precisa del fenomeno (nel timore che ciò limitasse il proprio futuro raggio d’azione), ricorrendo di volta in volta ad un approccio mirato, che tenesse conto delle varie circostanze del caso concreto: l’intento dello speaker, l’intensità e la severità dell’espressione, il fatto che essa fosse diretta o indiretta, esplicita o velata, singola o ripetuta. Un approccio articolato di estrema importanza e utilità nella ricerca di più adeguate e incisive politiche di risposta e contrasto al problema. La CEDU differenzia i discorsi di odio per categorie (razziali, sessuali, religiosi, etnici o politici). Gli hate speech, stando alla definizione del dizionario Oxford, consistono in un intenso ed estremo sentimento di avversione, rifiuto, ripugnanza, livore, astio e malanimo verso qualcuno. Diversamente dall’hate speech, i crimini di odio (hate crimes) costituiscono un’offesa penale diretta intenzionalmente contro una vittima predeterminata e pertanto possono rendersi necessarie restrizioni di carattere repressivo;
gli hate speech sono difficili da definire e suscettibili di applicazioni arbitrarie, i codici penali di molti Stati membri, infatti, con riferimento all’incitamento alla violenza o all’odio, utilizzano svariate terminologie e di conseguenza vari criteri di applicazione. Gli aspetti più divergenti fra le varie legislazioni dipendono per lo più dai seguenti fattori: il peso attribuito all’intento, alla motivazione, allo strumento di comunicazione prescelto, al contesto e alle conseguenze prevedibili in date circostanze. Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa definisce gli hate speech come le forme di espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o più in generale l’intolleranza, ma anche i nazionalismi e gli etnocentrismi, gli abusi e le molestie, gli epiteti, i pregiudizi, gli stereotipi e le ingiurie che stigmatizzano e insultano;
al riguardo è intervenuta anche l’Unione europea con l’adozione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008, che, nella lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia, ricorre al diritto penale. Secondo questa decisione gli Stati membri devono garantire che siano punibili i discorsi di incitamento all’odio, intenzionali e diretti contro un gruppo di persone o un membro di essi, in riferimento alla razza, al colore, alla religione o all’etnia. Deve risultare, altresì, punibile l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio, quale che sia la forma di diffusione: scritti, immagini o altro materiale. Lo stesso dicasi per l’apologia o la negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e di quelli di guerra e, infine, quanto ai comportamenti atti a turbare l’ordine pubblico o minacciosi, offensivi e ingiuriosi. La stessa Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea (OSCE) si è impegnata, con la decisione 9/2009 “Combating hate crimes”, a riconoscere e sanzionare i crimini dell’odio in quanto tali, cioè basati su motivi razzisti o xenofobi;
anche in Italia ovviamente esiste un’ampia produzione normativa in materia e importanti iniziative legislative sono state incardinate la scorsa Legislatura e annunciate di recente. Basti ricordare la legge 13 ottobre 1975, n. 654, di recepimento della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1966 e il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, “decreto Mancino”, che reprime l’incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Nel corso della XVII Legislatura è stata approvata invece la legge 16 giugno 2016, n. 115, che recepisce la già ricordata decisione quadro europea 2008/913 GAI, ed attribuisce rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, ma in genere di tutti gli atti di genocidio e di crimini di guerra e contro l’umanità. L’interruzione della legislatura ha invece impedito l’approvazione definitiva della “legge Fiano”, che colpisce con strumenti aggiornati ogni forma di apologia del fascismo. Sempre nella XVII Legislatura la Camera dei deputati ha istituito una Commissione sui fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia e razzismo intitolata alla parlamentare del Regno Unito, Jo Cox, uccisa nel 2016 per motivi di odio e intolleranza. Con l’istituzione della Commissione, composta da parlamentari e non, si intese corrispondere all’invito del Consiglio d’Europa ad una sempre maggiore sensibilizzazione dei Parlamenti nazionali in fatto di conoscenza e contrasto di tutte le forme di intolleranza e razzismo;
rilevata, pertanto, l’esigenza di provvedere all’immediata istituzione di un organismo ad hoc, in modo tale da permettere al Senato della Repubblica di onorare la sua tradizione e l’impegno per la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone,
delibera di istituire una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, costituita da 25 componenti in ragione della consistenza dei gruppi stessi; la Commissione elegge tra i suoi membri l’Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due vice presidenti e da due segretari; la Commissione ha compiti di osservazione, studio e iniziativa per l’indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche quali l’etnia, la religione, la provenienza, l’orientamento sessuale, l’identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche. Essa controlla e indirizza la concreta attuazione delle convenzioni e degli accordi sovranazionali e internazionali e della legislazione nazionale relativi ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e di istigazione all’odio e alla violenza, nelle loro diverse manifestazioni di tipo razziale, etnico-nazionale, religioso, politico e sessuale. La Commissione svolge anche una funzione propositiva, di stimolo e di impulso, nell’elaborazione e nell’attuazione delle proposte legislative, ma promuove anche ogni altra iniziativa utile a livello nazionale, sovranazionale e internazionale. A tal fine la Commissione: a) raccoglie, ordina e rende pubblici, con cadenza annuale: 1) normative statali, sovranazionali e internazionali; 2) ricerche e pubblicazioni scientifiche, anche periodiche; 3) dati statistici, nonché informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da istituzioni, organismi o associazioni che si occupano di questioni attinenti ai fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo, sia nella forma dei crimini d’odio, sia dei fenomeni di cosiddetto hate speech; b) effettua, anche in collegamento con analoghe iniziative in ambito sovranazionale e internazionale, ricerche, studi e osservazioni concernenti tutte le manifestazioni di odio nei confronti di singoli o comunità. A tale fine la Commissione può prendere contatto con istituzioni di altri Paesi, nonché con organismi sovranazionali e internazionali ed effettuare missioni in Italia o all’estero, in particolare presso Parlamenti stranieri, anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per il contrasto all’intolleranza, al razzismo e all’antisemitismo, sia nella forma dei crimini d’odio, sia dei fenomeni di hate speech; c) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa dell’Unione europea e ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali in materia di prevenzione e di lotta contro ogni forma di odio, intolleranza, razzismo e antisemitismo; la Commissione, quando necessario, può svolgere procedure informative ai sensi degli articoli 46, 47 48 e 48-bis del Regolamento; formulare proposte e relazioni all’Assemblea, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione dell’esame di affari ad essa assegnati, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni, anche chiedendone la stampa in allegato al documento prodotto dalla Commissione competente, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento; entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione trasmette al Governo e alle Camere una relazione sull’attività svolta, recante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate; la Commissione può segnalare agli organi di stampa ed ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l’etnia, la religione, la provenienza, l’orientamento sessuale, l’identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti ovvero la loro deindicizzazione dai motori di ricerca”.
(30 ottobre 2019)