Terrorismo, le norme per reprimerlo

emanuele calòIl Regolamento d’esecuzione (UE) 2019/1337 del Consiglio dell’8 agosto 2019 che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/24, contiene l’elenco delle organizzazioni terroristiche mediorientali.
È sufficiente accedere al sito dell’Unione europea, dove vi è anche la “European Union Consolidated Financial Sanctions List”, aggiornata all’11/12/2019.
Vedi anche la Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, che all’art. 5 dispone : “Pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l’intento di istigare alla commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l’apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi”.
A livello italiano, vedi Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (in Gazzetta Uff., 26 luglio, n. 172). – Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, nonché il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in Suppl. ordinario n. 268 alla Gazzetta Uff., 14 dicembre, n. 290). – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (Antiriciclaggio) nonché D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Pubblicato nella Gazzetta Uff. 22 marzo 2018, n. 68, vedi anche il Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 (in Gazz. Uff., 4 ottobre 2018, n. 231). – Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 – Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché’ misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (Decreto Sicurezza) che fra altro prevede: «Art. 10-bis. – 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché’ per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.»
Vi è anche, peraltro, il portale bankitalia.
Poiché l’argomento è di stretta attualità, e in questi giorno l’abbiamo constatato, vale la pena andare direttamente alle fonti, sempre per quanto attiene all’ambito UE.

Emanuele Calò, giurista