Incitamento al genocidio
La Convenzione Onu del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio conclusa a New York il 9 dicembre 1948 dispone, all’articolo tre, che “Saranno puniti i seguenti atti: a) il genocidio; b) l’intesa mirante a commettere genocidio; c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio; d) il tentativo di genocidio; e) la complicità nel genocidio”. Si apprende che “nel dicembre 1948 l’Italia espresse il proprio sostegno alla Dichiarazione universale, le cui disposizioni apparvero in linea con quelle della Costituzione italiana, entrata in vigore nel gennaio dello stesso anno; nel 1952 il paese ratificò la Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, ancora profondamente scosso dall’orrore della Shoah” (Miriam Rossi, L’Italia nella Commissione Diritti umani ONU 1957/1977, in: Luciano Tosi, In Dialogo, Cedam, 2013, p. 109, nota 19; in materia, vedi anche l’art. 8 della legge 9 ottobre 1967, n. 962 recante prevenzione e repressione del delitto di genocidio).
Tuttavia, per coloro che tengono tanto alle condanne ripetute del reprobo e inqualificabile Stato d’Israele, il continuo incitamento ad eliminare Israele dalla faccia della terra così come le mappe della zona in cui non figura Israele, non costituirebbero incitamento al genocidio perché buttare al mare gli ebrei, atteso che la maggioranza sa nuotare, non costituisce reato.
Sarebbe bene, però, che quando si disquisisce di Israele, si fosse più cauti a tirare in ballo l’Onu perché se essa non avesse accettato di ritirare le sue truppe quando nel 1967 il Presidente egiziano Gamal Abdel Nasser glielo chiese, non ci sarebbe stata la Guerra dei Sei Giorni.
Trattandosi di un consesso dominato da dittature, vi è poco da illudersi. Tuttavia, dai tempi in cui tale non era, rimane la Convenzione contro il genocidio. Prima di accusare Israele di inadempienza, peraltro in modo giuridicamente scorretto, bisognerebbe rammentare quanto si sia inadempienti nel punire l’incitamento al genocidio che, se per taluni può essere un reato bagatellare, per le vittime potenziali non lo è.
Emanuele Calò, giurista
(4 febbraio 2020)