Perseguitati razziali,
definizione e risarcimenti
Il governo accoglie
le istanze UCEI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre della nuova legge di bilancio, tra le moltissime novità e misure che ci interessano direttamente come cittadini, per la nostra vita di famiglia e di lavoro, vi è una disposizione di particolare rilievo per la nostra realtà di comunità ebraica.
Dopo lunghi decenni si sono infatti finalmente superate profonde aberrazioni presenti nella legge 10 marzo 1955, n. 96 (legge “Terracini”), recante “Provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti” – cosiddette Benemerenze – con riguardo alla persecuzione razziale e nello specifico delle persone di religione ebraica.
Il comma 373 precisa, anzitutto (alla lettere a), il superamento del limite temporale dell’8 settembre 1943, chiarendo quindi una volta per sempre che la persecuzione subita è riferita all’intero periodo dell’occupazione nazifascista e si conclude il giorno della liberazione, quindi il 25 aprile del 1945. Fino a questa data vi erano ancora persecuzioni sia da parte degli occupanti nazisti sia dei fascisti. La persecuzione di cui l’Italia deve rispondere non è solo quella fascista e non finisce con l’invasione successiva all’armistizio.
Il secondo elemento fondamentale è quello dell’onere della prova. Fino a ieri qualsiasi richiedente doveva produrre la prova dell’atto persecutorio – dimostrare quindi di aver sofferto e di aver subito atti di violenza e sevizie, con documenti originali o testimoni. Al di là della difficoltà oggettiva di fornire tali prove e al di là della valutazione estremamente variabile di cosa si intende per atto persecutorio vi era una umiliante decisione di ammissibilità soggettivizzata. Dopo l’onta e le esclusioni da ogni ambito della vita dovuta alle leggi razziste, dopo la persecuzione fisica e la deportazione, gli ebrei dovevano ancora dimostrare la “corretta” applicazione di tale persecuzione nei loro riguardi, e questo dopo la formale abolizione delle leggi antiebraiche, dopo la Costituzione del 1947.
Con la nuova disposizione si chiarisce che gli atti di violenza o le sevizie subite in Italia o all’estero si presumono fino a prova contraria. Con tale formulazione si supera quindi la richiesta a carico del richiedente di fornire prove, riconoscendo quindi (implicitamente) che leggi e circolari volute e promulgate in Italia sono state applicate con rigore alla popolazione ebraica e quanto sia incoerente, normativamente, se non anche aberrante moralmente, chiederne la prova. Resta certamente ancora molto da fare e da chiarire rispetto al concetto di violenza e ad altre situazioni soggettive escluse dalla benemerenza che questi emendamenti non hanno coperto.
Quello di oggi è un passaggio che dobbiamo considerare come fondamentale e sui cui si è lavorato moltissimo. Il riconoscimento per questa svolta, dopo oltre 80 anni, va al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha accolto la nostra proposta di istituire una nuova commissione per approfondire la tematica – convinto assieme a Mef e ministero della Giustizia della problematica sottoposta – allo staff della Presidenza del Consiglio che si è dedicato e ha seguito tutto l’iter per giungere alla definitiva approvazione di questi emendamenti, al Presidente emerito della Corte suprema, Giovanni Canzio, che ha guidato i lavori della Commissione designata, svolgendo le indagini e gli approfondimenti tecnico legali, con la partecipazione anche di UCEI, Aned e Anppia che hanno affiancato gli esperti del Mef e del ministero della Giustizia. Non finisce con questo passaggio e vi sono altri aspetti sui quali saranno necessari ulteriori chiarimenti interpretativi e normativi, sui quali auspichiamo possa proseguire questa efficace azione concorde tra UCEI, governo e gli altri ministeri interessati.
Con altro atto governativo, nel Decreto Legge n.183 del 31.12.2020, all’articolo 13 comma 9, è stata inserita una proroga dei termini e uno stanziamento di 6,5 milioni di euro per la variante dei lavori da realizzare nella porzione di appalto relativa al cimitero ebraico antico di Mantova, nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione Mantova-Hub, affinché siano realizzati secondo le prescrizioni religiose in materia, di raccordo con UCEI e l’Assemblea Rabbinica Italiana e sui quali la Presidenza del Consiglio ha ricevuto alcuni mesi fa una lettera di attenzione e apprezzamento da parte del rabbino capo d’Israele David Lau.

Noemi Di Segni, Presidente UCEI

(3 gennaio 2020)