Proposte concrete
nel segno dell’unità

Nell’aprile 2019, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane trasmetteva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una nota per segnalare nuove, gravi criticità interpretative ed applicative, che spesso impedivano il riconoscimento delle benemerenze in favore di coloro che avevano subito una persecuzione politica o razziale.
Negli ultimi anni si era infatti assistito ad un crescente numero di decreti emessi dalla Commissione di valutazione istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e di sentenze della Corte dei Conti, in base alle quali venivano immotivatamente negati i benefici economici riconosciuti dalla legge 10 marzo 1955 n. 96 (in qualche caso la sentenza favorevole della Corte dei Conti di primo grado veniva riformata in sede d’appello, con obbligo per il contribuente già perseguitato di restituire ingenti somme allo Stato).
Analogamente a quanto accaduto nel 2005, allorquando furono emanati alcuni indirizzi interpretativi tesi a chiarire situazioni incerte ed oscure, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta dell’UCEI, decise quindi nel giugno 2019 la costituzione di una nuova Commissione di studio, con il compito di aggiornare le linee-guida interpretative e risolvere i problemi applicativi della normativa in favore dei perseguitati politici e razziali.
Ho avuto il privilegio di partecipare nell’interesse dell’ebraismo italiano a questa nuova Commissione di studio istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme ai rappresentanti delle altre associazioni dei perseguitati (Aned ed Anppia) e di quelli istituzionali (Min. Economia e Finanze, Min. Interni, Min. Giustizia, Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri).
La Commissione, presieduta da Giovanni Canzio, già primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, ha lavorato con ritmi serrati, in piena armonia, al di là di qualche inevitabile differenza di pensiero tra i vari commissari, arrivando in pochi mesi a formulare alcune concrete proposte normative, pressoché unitarie, anziché semplici orientamenti interpretativi, che venivano poste all’attenzione prima della Presidenza del Consiglio dei Ministri, poi del Parlamento.
Con la legge di bilancio 2021 (legge n.178 del 30.12.2020) approvata nei giorni scorsi sono state recepiti gli emendamenti proposti dalla Commissione di studio e fatti propri dal Governo; con l’art.1 commi 373 e 374 sono state introdotte in particolare alcune modifiche all’articolo 1 della legge 10 marzo 1955 n.96 (c.d. Legge Terracini), legge istitutiva dei vitalizi in favore dei perseguitati politici e razziali: per i perseguitati politici è stato ampliato il termine finale di riferimento della persecuzione, oggi indicato nel 25 aprile 1945, e sono state eliminati alcuni termini che ne restringevano il campo applicativo (“persecuzione anche non continuativa o reclusione anche inferiore ad anni uno”) per i perseguitati razziali, è stato anzitutto eliminato il riferimento alle circostanze di persecuzione (“nelle identiche ipotesi”) indicate per i perseguitati politici ma, soprattutto, è stata introdotta una presunzione relativa in favore dei perseguitati; è stato aggiunto infatti un comma finale, secondo cui “nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all’estero di cui al secondo comma lettera c) – dell’art.1 della legge 10 marzo 1955 n.96 – si presumono, salvo prova contraria”.
Si tratta di una novità normativa di portata storica: a 65 anni dall’approvazione della legge Terracini e dunque dalla scelta dello Stato di riconoscere un indennizzo ai propri cittadini che hanno subito una persecuzione per motivi razziali, a fronte dei problemi interpretativi che ne hanno a lungo impedito di fatto l’applicazione, il Parlamento italiano ha inteso introdurre una presunzione (relativa) in favore di coloro che hanno subito la persecuzione razziale, eliminando così l’annosa e beffarda questione dell’onere di dimostrare la persecuzione subita per legge dello Stato.
L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che ha richiesto alle istituzioni italiane questo ulteriore approfondimento, intende esprimere sincero apprezzamento per tutti coloro che hanno compreso la gravità della situazione ed hanno operato per porvi rimedio, a 75 anni dalla fine della guerra: esprimiamo quindi l’auspicio per cui le nuove norme rappresentino il punto finale di questo articolato percorso e consentano dunque a tutti coloro che hanno subito la persecuzione di godere dei vitalizi riconosciuti dalla legge Terracini.
Naturalmente, le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 non danno titolo alla corresponsione di arretrati per le annualità precedenti, come espressamente previsto dal comma 374 dell’art.1: coloro che hanno subito la persecuzione razziale ed ancora non hanno ottenuto la benemerenza avranno la possibilità di richiederla d’ora in avanti dimostrando semplicemente di essere, all’epoca, cittadini ebrei italiani.
Restano, comunque, alcune questioni ancora non ben definite, che la Commissione di studio ha trattato e che sono state inserite nella relazione finale, quali la condizione dei cittadini italo-libici che vivevano nella Colonia libica ed erano comunque assoggettati alle leggi razziali ed il rilievo dell’ordinanza 30.11.1943 con cui il Ministro dell’Interno Buffarini Guidi ordinava l’arresto e la deportazione nei campi di concentramento di tutti gli ebrei italiani.

Davide Jona Falco, Consigliere UCEI

(3 gennaio 2020)