Benemerenze, una storica svolta
L’UCEI scrive a enti e Comunità

Accogliendo le istanze presentate dall’UCEI, il governo ha recentemente introdotto in legge di bilancio alcune disposizioni che superano storture a lungo vigenti in materia di concessione delle benemerenze ai perseguitati dal nazifascismo. Una svolta storica, di cui l’Unione ha messo al corrente comunità, enti e istituzioni ebraiche attraverso una approfondita comunicazione diffusa nelle scorse ore.
Le nuove disposizioni, viene sottolineato nel documento, che porta la firma della Presidente UCEI Noemi Di Segni, modificano principalmente due aspetti della legge 10 marzo 1955, n. 96 (c.d. Legge “Terracini”), recante “Provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti”.
Si legge al riguardo: “La prima novità (art. 1 comma 373 lett. a), che va a modificare il primo comma della c.d. Legge Terracini – che si riferisce ai perseguitati politici antifascisti –, prevede il superamento del limite temporale dell’8 settembre 1943, chiarendo quindi che la persecuzione subita è riferita all’intero periodo dell’occupazione nazi-fascista e si conclude solo il giorno della Liberazione, ossia il 25 aprile 1945. Fino ad oggi, i perseguitati politici potevano ottenere il riconoscimento della benemerenza se dimostravano di aver subito un atto di persecuzione compiuto entro la data dell’8 settembre 1943, d’ora in poi invece ai fini delle benemerenze sarà preso in considerazione l’intero periodo fino al 25 aprile 1945”.
Con il nuovo termine finale del 25 aprile 1945, viene fatto poi notare, “un problema interpretativo si pone subito per i perseguitati razziali: ovvero se sia da prendere in considerazione anche per loro – oltre che per i perseguitati politici – la data ‘finale’ del 25 aprile 1945, ferma restando come data ‘iniziale’ della persecuzione razziale quella del 7 luglio 1938”.
Sarà quindi necessario valutare “l’evoluzione nell’orientamento della Commissione di valutazione istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e in quello giurisprudenziale delle Corti dei Conti, per aggiornarvi in proposito”.
Prosegue la comunicazione a comunità ed enti ebraici: “La seconda novità (art. 1 comma 373 lett. e), ancor più significativa per gli ebrei italiani che hanno subìto le persecuzioni razziali o che sono coniugi o figli di ex perseguitati, e frutto di un lungo e laborioso lavoro portato avanti dall’UCEI con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è rappresentata dall’introduzione di una presunzione relativa della persecuzione razziale in favore dei perseguitati, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del MEF. Fino a ieri, pur nella consapevolezza che la legislazione antisemita del 1938 ha colpito indistintamente e tassativamente tutti i cittadini ebrei, ogni perseguitato razziale interessato a ottenere la benemerenza era tenuto a presentare prove idonee a dimostrare specifici e diretti atti discriminatori subiti, mediante documenti originali o dichiarazioni rese da testimoni in atti notori, a onta della difficoltà oggettiva di acquisire tali prove, anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso”.
La novità della presunzione di persecuzione introdotta a fine 2020, basata sul presupposto della persecuzione connessa alla emanazione stessa delle leggi e dei decreti del 1938, di cui lo Stato italiano porta la responsabilità politica e morale anche oggigiorno, rappresenta pertanto “una svolta epocale nel sistema delle benemerenze”. Una svolta che, si legge, “speriamo possa presto garantire i giusti (ancorché tardivi) riconoscimenti ai perseguitati che ancora non hanno ottenuto il vitalizio di benemerenza”.
Nel compilare una nuova domanda per ottenere il beneficio, viene poi comunicato, “non sarà più necessario fornire alcuna documentazione di supporto tesa a dimostrare la persecuzione subita, risultando sufficiente e necessario descrivere con rigore storico e analitico le discriminazioni, le sopraffazioni e le violenze, fisiche o morali, subite, fornendo altresì prova di essere in possesso dei requisiti generali richiesti dalla legge”.
Il ministero aggiornerà prossimamente la modulistica presente sul sito. Nel frattempo, viene spiegato, è comunque possibile adattare quella precedentemente in uso.
Nel documento si sottolinea poi: “La presunzione in favore dei perseguitati ha carattere normativo generale e, dunque, vale non solo per la presentazione di domande ‘dirette’ da parte di chi ha personalmente subìto la persecuzione razziale, ma anche per quelle ‘indirette’ (cioè quelle presentate dal coniuge superstite, o dall’orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro, in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge).
“Occorre infine precisare che, ai sensi dell’art. 1 comma 374 della legge di bilancio, tali disposizioni si applicano ‘a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.
“Siamo consapevoli di quanto interesse possa suscitare la notizia per molti degli iscritti alle Comunità ebraiche italiane e siamo anche convinti che non tutti i problemi interpretativi sono stati in tal modo risolti: restano ulteriori margini di miglioramento e altri temi tutt’ora in discussione, per i quali continueremo a interloquire con le istituzioni italiane. L’UCEI è impegnata anche in questa fase a far sì che, dopo anni di difficoltà ed attesa, tutti i perseguitati razziali possano usufruire della benemerenza, scongiurando per quanto possibile il rischio di subire pronunce inique o tentativi di speculazione da parte di soggetti spregiudicati, com’è purtroppo accaduto in passato.
“Per questo motivo, consapevoli del tecnicismo di questa materia, vi invitiamo a informare i vostri iscritti sulle recenti importanti novità di legge, comunicando loro che, come sempre, i nostri uffici sono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, opportuni aggiornamenti, eventuale assistenza”.
Per ulteriori informazioni: segreteria@ucei.it tel.: 06.45542200-299

(14 gennaio 2021)