Leggi a confronto

Nel novembre 2016, il legislatore francese ebbe a modificare il codice penale, introducendo questa novellazione:
Art.225 – 1 «Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales»
Il secondo comma potrebbe prevenire il boicottaggio, mentre il primo concerne: a) sesso, b) orientamento sessuale e c) identità di genere.
In Francia, nel 2017, troviamo:
-nell’art. 132- 76 codice penale ancora il riferimento alla “pretesa razza” (da noi la razza campeggia imperterrita);
– nell’art. 132 – 77 del codice penale l’aggravante basata sull’offesa riguardante: a) il sesso, b) l’orientamento sessuale c) l’identità di genere vera o presunta (supposée).
La circolare ministeriale francese, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, chiarisce che con la nozione di identità di genere, il legislatore si riferisce al genere col quale si identifica una persona, che può corrispondere o meno al sesso indicato nei registri dello stato civile oppure a diverse espressioni dell’appartenenza al sesso maschile o femminile, per includere la transfobia, travestismo compreso.
Per contro, il d.d.l. Zan si esprime così:
Art. 1. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge:
a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
Detto in termini crudi (o, se si vuole, non esattamente aderenti al galateo) avanza (e sarebbe da espungere) la lettera b) in quanto superfetazione.
Nel Regno Unito, il Public Order Act 1986 contiene previsioni onnicomprensive e – giustamente – più sintetiche.
Il d.d.l. Zan prevede una Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia dove sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile e le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa.
Tutta questa eccedenza dialettica non ha alcun riscontro in diritto comparato, per non dire della retorica e della diffusione scolastica, avendo un qualche cosa di déjà vu che non persuade.
Anzitutto, un’ulteriore legge non fa che accrescere la balcanizzazione del nostro ordinamento, propria dei Paesi meno sviluppati. La maggior verbosità non è un dettaglio, ma una caratteristica tecnica che non fa bene al diritto, del quale costituisce l’esatto opposto.
Tutti gli ordinamenti europei avanzati convogliano le discriminazioni in un unico testo; la dispersione diventerà una garanzia di inapplicabilità. Non si vede una cultura europea, ma una chiusura in sé stessi che è l’opposto dell’europeismo. Creare o comunque attingere (ci sarà una fonte ma a questo punto siamo restii a rinvenirla) nozioni quadruple come l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia comporta il ricorso a termini che – guarda caso – nessun Paese dell’importanza del nostro ha mai usato.
Poiché siamo profondamente italiani e amiamo profondamente l’Italia, speriamo in meglio. La vigente legge 76/2012 su unioni civili e convivenze contiene due ‘pezzi’ nostri malamente collocati, con diversi esiti, uno dei quali è la fuoriuscita dal Regolamento europeo. Avendo in precedenza dedicato due monografie Giuffrè all’argomento, vorremmo dire che, onde raggiungere l’obiettivo, sono altri i mezzi cui ricorrere: uno è la semplicità, l’altro lo lascio al lettore.

Emanuele Calò, giurista

(13 luglio 2021)