La Costituzione italiana
e l’aiuto militare all’Ucraina

È davvero contrario alla nostra Costituzione, come molti con veementi proteste sostengono, l’invio di armi all’Ucraina? Armare chi si difende è porsi comunque sulla via proibita della guerra?
Tento di dare una risposta, premettendo che non sono uno “scienziato” della materia (né giudice costituzionale, né professore di diritto costituzionale) ma un semplice docente di storia e filosofia che prova a legare la funzione del dettato costituzionale non all’applicazione letterale del suo testo ma al ruolo politico, civile e morale di fondo che il documento fondativo dello Stato italiano viene ad assumere. La questione, cioè, mi pare vada considerata al di là dei tecnicismi istituzionali, per essere invece presa in esame sul piano dei principi. È vero che proprio in questa prospettiva è indiscutibile e inderogabile l’ art. 11 posto non a caso tra i “principi fondamentali” (“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”), ma in proposito occorre chiedersi innanzitutto se qualsiasi tipo di guerra vada intesa quale strumento di offesa alla libertà di altri popoli. La guerra difensiva non è a mio giudizio da considerarsi come “strumento di offesa”. E nello specifico credo si possa affermare che l’appoggio all’Ucraina sotto forma di armamenti non rappresenta un’offesa alla libertà del popolo russo, semmai anzi una limitazione delle possibilità del suo esercito di aggredire il popolo ucraino e di reprimerne la libertà. Il secondo principio costituzionale è il preciso rifiuto di risolvere le questioni internazionali attraverso il conflitto armato. Anche qui, la fornitura di armamenti a uno Stato martoriato dall’aggressione nemica non credo voglia configurarsi quale volontà di dare una risoluzione bellica alla controversia russo-ucraina sul Donbass, quanto piuttosto come indispensabile, sacrosanto appoggio all’autodifesa e alla resistenza della nazione vittima di fronte alla nazione carnefice pronta a divorarsi la preda in un sol boccone.
Questo esaminando nello specifico il testo e il significato effettivo dell’art. 11 da un lato, la situazione reale del conflitto dall’altro. Ma per rispondere appieno alla questione sulla liceità costituzionale del rifornimento di armamenti è opportuno fare una considerazione di carattere generale sul significato, il ruolo, lo spirito della Costituzione e quindi sugli obiettivi di fondo della stessa Repubblica Italiana. Il modello di organizzazione politica, di struttura sociale, di garanzia dei diritti dei cittadini su cui è articolata la nostra Carta fondamentale è con piena evidenza quello della condivisione e della partecipazione democratica, ispirato ai valori di libertà individuale e di solidarietà, convinto assertore e propugnatore del diritto internazionale e delle istituzioni che lo difendono, sostenitore senza riserve dei diritti umani. Esattamente il contrario, insomma, dei dogmi autocratici sui quali appare fondato lo Stato russo e il potere personale di Vladimir Putin. Esattamente il contrario del totale disprezzo per il diritto dei popoli e per le organizzazioni internazionali che ha portato Mosca e il suo dittatore a scatenare la guerra distruttiva contro
l’Ucraina. Come potrebbe dunque essere anticostituzionale la scelta dell’aiuto anche armato alla Resistenza ucraina, se essa vuole contribuire alla sopravvivenza e alla libertà di quel popolo, in perfetto allineamento ideale con i valori di libertà, di democrazia, di rispetto dei trattati internazionali propri della nostra Carta?
David Sorani

(3 maggio 2022)