Presidenzialismo

L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane si basa su un c.d. parlamentino, anziché su una formazione di soli Presidenti di Comunità. Ne consegue che l’Ucei riveste natura parlamentare anziché presidenziale. Quindi, anche in sedi particolari, troviamo il seme di questa problematica.
Leggo che “Presidents are more likely to be outsiders than prime ministers”(Robert Elgie, Political leadership, A pragmatic institutional approach, 2018, p. 68); apprendo anche che nel presidenzialismo ci sono maggiori conflitti col Parlamento che nel parlamentarismo (id), ma questa è una banalità, perché il Presidente non è designato dal Parlamento mentre il primo ministro lo è. Quando la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si qualifica come “underdog” (un termine che ricorda Richard Nixon) potremmo desumere che il ruolo presidenziale secco le si attaglia maggiormente del premierato.
Vi è però anche un tertium genus. Nei manuali si apprende che la dottrina qualifica come semipresidenziale la forma di governo della V Repubblica francese (sorta con la Costituzione gollista del 1958), contraddistinta dalla contestuale presenza di un Presidente della Repubblica – eletto direttamente dal popolo e titolare di rilevanti attribuzioni di indirizzo politico – e di un governo (guidato da un Primo ministro) che deve godere della continuativa fiducia dell’Assemblea nazionale (anche se non è previsto un voto iniziale di investitura). Un ulteriore elemento che caratterizza il semipresidenzialismo francese deve individuarsi nella subordinazione del legislativo all’esecutivo, che si è realizzata anche grazie ad alcuni strumenti previsti dal testo costituzionale quali la questione di fiducia (il provvedimento su cui è posta la fiducia è considerato adottato nel testo voluto dall’Esecutivo a meno che entro ventiquattro ore non venga presentata una mozione di sfiducia, art. 49 Cost. 1958.
Si era concluso così: “Si può, dunque, affermare che l’elezione diretta del Capo dello Stato è il sistema più diffuso in Europa, e che non ha dato luogo a degenerazioni plebiscitarie o a pericoli per la tenuta democratica del sistema istituzionale. Non si comprende dunque perché solo l’Italia, e con essa il popolo italiano, dovrebbe fuoriuscire dal quadro europeo dominante; né credo si possa dire che l’elettorato italiano, in cinquant’anni di elezioni politiche e di referendum, abbia mai dato prova di comportamenti irrazionali o si sia mostrato facile preda di suggestioni demagogiche” (relazione sulla forma di governo
e sulle pubbliche amministrazioni del senatore Cesare Salvi del 4 novembre1997). Sennonché, Salvi era reduce di un’epoca in cui campeggiava (era uscito..) il pensiero ottimista di Francis Fukuyama e non ancora quello pessimista di Zygmunt Bauman. Quest’ultimo sosteneva che si era passati da una società di produttori ad una società di consumatori, forse senza considerare che il binomio produttori/consumatori si era spostato dall’interno degli Stati al loro esterno, per cui l’Asia produceva e l’Occidente consumava. Come dire che dalla lotta di classe ci si era spostati alla lotta nazionale, un cambiamento sul quale Dov Ber Borochov si sarebbe precipitato mentre Karl Marx, che aveva sbagliato tutto l’inquadramento della questione nazionale, avrebbe ignorato del tutto. Non solo: la stabilità che tracciava il pur valido Cesare Salvi era già cambiata quando lui scriveva, a livello pratico con la c.d. Tangentopoli italiana e, a livello teorico, con gli scritti del predetto Bauman, il quale ammoniva: “And liquid is anything but soft. Think of a deluge, flood or broken dam”.
Quanto al Presidenzialismo, esso postula dei controlli che impediscano pericolose derive (vedi Rose-Ackerman, Susan and Desierto, Diane Alferez and Volosin, Natalia, Hyper-Presidentialism: Separation of Powers Without Checks and Balances in Argentina and the Philippines (November 15, 2010). Berkeley Journal of International Law (BJIL), Forthcoming, Yale Law & Economics Research Paper No. 418). Si discorre ora di introdurre in Italia il presidenzialismo oppure il semi presidenzialismo. Il dibattito sembrerebbe in qualche modo viziato perché incompleto, e qualche studioso non banale se n’è già accorto. Lo sottolineo perché dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali (Commissione D’Alema) sono trascorsi 26 anni, nei quali è sorta una nuova generazione che ha subìto un sistema scolastico non migliore dei precedenti e talvolta una certa (diciamo) usura culturale. La citata Bicamerale non considerava che secondo Bauman “As a matter of fact, however, the status of all norms, the norm of health included, has, under the aegis of ‘liquid’ modernity, in a society of infinite and indefinite possibilities, been severely shaken and become fragile”. Ciò significa (anche) che sostenere, nelle discussioni domestiche oppure amicali “voglio il presidenzialismo” oppure “voglio un esecutivo forte” è un modo di non dire nulla credendo di dire tanto. Per dire: quale sarebbe il ruolo del Presidente nell’emanazione delle leggi? Da sempre, diremmo, abbiamo un’esondazione della legislazione d’urgenza tramite il decreto-legge, così come una nemmeno tanto sottile differenza, in tesi inammissibile, fra legge delega e decreto legislativo. Questa non è una realtà normativa bensì fattuale, e quindi non è nei testi del nostro ordinamento bensì nella cronaca minuta. Potremmo scomodare la dottrina della c.d. costituzione materiale preconizzata da Costantino Mortati, descritta nei manuali come quella dottrina che pone un accento determinante sul ruolo svolto dalle forze politiche nella fissazione dei principi organizzativi e funzionali essenziali per la vita di un ordinamento, con una decisa rivalutazione del ruolo svolto dalla realtà sociale, non più confinata nel pregiuridico. Questo lo ha detto la Corte Costituzionale nella sentenza 1146/1988: “La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”. Questa teorizzazione della costituzione materiale, la troviamo, addirittura, richiamata in sede europea (R. Baratta, Il sistema istituzionale dell’Unione europea, Seconda edizione, p. 185).
Ci si dimentica sempre, però, di Montesquieu, colpevolmente confinato al solo principio della separazione dei poteri. Intendiamoci, ogni riforma sistemica degna di quel nome, deve per forza di cose mantenere l’equilibrio, perché se la società moderna si distingue per la complessità, negare i confini fra i poteri comporta l’anomia e l’anomia, Émile Durkheim docet (figlio e nipote di rabbini, padre della sociologia) conduce alla disgregazione. Dicevamo, però di Montesquieu, quando asserisce “S’il est vrai que le caractère de l’esprit & les passions du cœur soient extrêmement différentes dans les divers climats, les lois doivent être relatives & à la différence de ces passions & à la différence de ces caractères». L’insegnamento, spogliato delle sue ragnatele, rimane valido: le norme debbono essere adeguate alla natura dei popoli, come d’altronde dirà Max Weber ne L’etica protestante e lo spirito del capitalismo poiché, malgrado il salto temporale, alcune indicazioni metodologiche andrebbero, se non seguite, quanto meno considerate. Non tener conto delle differenze, equivarrebbe a vestire gli italiani con un indumento normativo che porterebbe ad esiti imprevedibili; un poco come la passione dei giuristi italiani per la pandettistica ha portato l’ordinamento italiano all’applicazione di schemi teutonici ad una mentalità latina.
Il Presidenzialismo, infine, non potrebbe risolversi in una mera riforma dell’esecutivo, se non fosse corredata dalla coeva riforma di tutta la Parte Seconda della Carta costituzionale e di diverse leggi, in primis la legge elettorale. Finora le modifiche introdotte alla Costituzione, motivate dalla concorrenza fra forze unitarie e forze federali, hanno prodotto risultati insoddisfacenti e lo stesso dicasi per quelle introdotte per compiacere la c.d. antipolitica.
Inoltre, la proposta riforma deve rafforzare la democrazia italiana, onde evitare di nuocere le minoranze deboli. Si consideri che la tecnica non è asettica, ma riveste natura ideologica. Se si violano le norme tecniche, anche per carenze nella conoscenza del giure, tale disconoscimento della citata tecnica, rivestirà natura ideologica. La quale natura è risalente: vogliamo ignorare il carattere ‘progressista’ dell’uno vale uno, le cui altrettanto risalenti radici si trovano anche negli esami di gruppo sessantottini? No, riformare la Costituzione non è facile, e per riformare la Costituzione dobbiamo un poco riformare noi stessi, accrescendo lo studio e, la disponibilità al duro lavoro necessario per raggiungere gli scopi sbandierati.

Emanuele Calò, giurista

(11 gennaio 2023)