Provvidenze ai perseguitati,
ripresi i lavori della Commissione
Con la guida del nuovo Presidente Ferruccio Sepe sono ripresi ieri, nella sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i lavori della Commissione per le Provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e razziali, alla quale ha partecipato quale membro di Commissione, in rappresentanza dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l’avvocato Giulio Disegni (che dell’UCEI è vicepresidente). L’appuntamento era atteso da tempo, in quanto la Commissione, dopo la sospensione nel lungo periodo dell’emergenza Covid, si era riunita un’unica volta nel settembre 2022. Dopo di che, per problemi interni all’organizzazione del gruppo istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una nuova riunione, anche a seguito di interventi di sollecito dell’UCEI, si è finalmente svolta nelle scorse ore.
All’esame della Commissione sono state sottoposte diverse domande volte all’ottenimento del beneficio previsto dalla legge Terracini (n. 96/1955) di ebrei perseguitati in via “diretta”, o ”indiretta”, in quanto la vigente normativa consente la presentazione di domande anche da parte di chi è orfano o vedovo di un perseguitato razziale. Le domande esaminate erano state presentate nel corso del 2018, con la particolarità di un diverso regime di applicazione, dovuto all’entrata in vigore della legge 30.12.2020 n. 178, che ha rimosso l’onere da parte dei perseguitati di provare le persecuzioni e discriminazioni subite, rispetto al regime normativo in vigore sino a tale data, che imponeva un rigoroso onere probatorio sui fatti accaduti ottant’anni or sono. Delle domande esaminate in Commissione, e così sarà ancora per il futuro, alcune ripercorrono, con idonea documentazione probatoria, le persecuzioni subite in conseguenza delle leggi razziste, e quindi atti notori di testimoni, carte di identità false, dichiarazioni di conventi che ospitarono ebrei dopo l’8 settembre ’43, e in tal caso l’accoglimento delle stesse comporta il percepimento, oltre all’assegno mensile vitalizio di benemerenza, degli arretrati dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nel caso invece le domande, pur presentate nel regime della precedente normativa, non contengano prove su quanto subìto per effetto delle leggi razziste – tranne il presupposto basilare, ossia l’ebraicità del richiedente (attraverso la certificazione di iscrizione alla Comunità ebraica di appartenenza) per quanto riguarda le domande “dirette” – è sufficiente unicamente produrre la certificazione di inabilità al proficuo lavoro e la certificazione reddituale inferiore ai 17.598 euro annui per le domande “indirette”, accolte, con la decorrenza per gli arretrati prevista dalla legge 178/20, ossia dal 1.1.21.
Altre problematiche con aspetti di notevole criticità sono state sottoposte alla Commissione, tra cui quella concernente le domande presentate dagli ebrei italo-libici, che durante il periodo delle leggi razziste vivevano in Libia, subendo le persecuzioni al pari degli ebrei che vivevano in Italia: la questione è ancora quella della distinzione tra “piccola cittadinanza” e cittadinanza “optimo iure”, su cui anche la recente Commissione di Studio istituita dalla Presidenza del Consiglio e presieduta da Giovanni Canzio ha fatto piena luce, con il riconoscimento degli stessi effetti, con riferimento alle persecuzioni subite, al regime della “piccola” o della “piena” cittadinanza. Le strade aperte dalla nuova legge e anche le risultanze della Commissione di Studio, pur non tutte tradotte in legge, consentono ora agli ebrei italiani, o italo-libici, nati prima del 25 aprile 1945, data prevista dalla legge n. 178/20, che non hanno potuto ancora presentare la domanda per ottenere l’assegno vitalizio di benemerenza in via diretta o indiretta, di farlo ora. Il Presidente della Commissione ha dichiarato di voler dare massima speditezza alle pratiche giacenti al Ministero in attesa di esame e, dunque, il prossimo appuntamento della Commissione sarà il 3 aprile.