GUERRA – Contro la strumentalizzazione del diritto internazionale
Dopo il 28 febbraio gran parte della dottrina del diritto internazionale ha considerato gli attacchi di Israele e Stati Uniti contro l’Iran come evidentemente contrari al diritto internazionale, escludendo ogni diritto all’autodifesa e classificando Israele e Stati Uniti come aggressori. Questa lettura presuppone una chiarezza giuridica che non esiste: il diritto alla difesa preventiva, regolato dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, rimane controverso e non chiaramente definito. Scrive Monika Polzin sulla
Juedische Allgemeine
che la dottrina prevalente riconosce che il diritto all’autodifesa può includere attacchi imminenti, la difesa preventiva è legittima quando la necessità è «immediata e travolgente, senza possibilità di scelta dei mezzi e senza tempo per trattative». La questione centrale è determinare quali minacce possano giustificare una simile necessità, poiché il possesso di armi di distruzione di massa non garantisce di per sé il diritto alla difesa preventiva. Alcuni studi suggeriscono una valutazione complessiva basata sulla gravità del danno potenziale, le capacità dell’aggressore e la natura della minaccia ponendo come criterio essenziale l’idea che l’inerzia renderebbe inefficace ogni difesa futura. L’esperienza storica mostra alcune ambiguità: l’attacco israeliano del 1981 fu condannato dal Consiglio di Sicurezza, mentre la distruzione del reattore siriano Al-Kibar nel 2007 non suscitò una condanna analoga. Nel caso israeliano la minaccia non è astratta: un regime terroristico che punta alla costruzione di armi nucleari pone rischi tali da giustificare un’azione preventiva. Questo approccio trova fondamento nel senso stesso del diritto alla difesa, concepito come garanzia della sopravvivenza del Paese, e riflette una necessità di interpretazione pragmatica e proporzionata del diritto internazionale, senza ridursi a condanne immediate sulla base di presupposti astratti. La delegittimazione di Israele attraverso interpretazioni rigide del diritto internazionale ignora la complessità del rischio e la mancanza di giurisprudenza consolidata imponendo una lettura normativa che può trasformarsi in strumento politico più che in applicazione coerente del diritto. La valutazione delle azioni preventive, pur dovendo restare entro limiti rigorosi di proporzionalità e necessità, richiede un’analisi globale delle minacce e delle condizioni di sicurezza, riconoscendo che il diritto internazionale non fornisce risposte univoche ma strumenti di giudizio attento e calibrato.