SCAFFALE – La porta di mezzo del Talmud di Gerusalemme
Quanto è lontano, o vicino al nostro, il modo di pensare e di comportarsi degli uomini che, tra il II e il III secolo E.V., compilarono la Mishnah, ossia la “ripetizione” della Torah, messa per iscritto, e poi, nella seconda metà del IV, raccolsero e scrissero, nelle Accademie di Galilea (soprattutto Tiberiade e Cesarea), i relativi commenti rabbinici (la Ghemarà), andati a confluire nella grande raccolta chiamata Talmud di Gerusalemme?
Questa è una delle tante domande che emergono dalla lettura di un’edizione critica, di recente pubblicazione, e di grande importanza, di uno dei trattati di questa pietra miliare del diritto ebraico: Talmud Yerushalmi. Ordine di Nezikìn 2. Bava Metsia, traduzione di Luciano Baruch Tagliacozzo, Editore Simone Belforte, Livorno, 2016, pp. 199, euro 35. Il volume è corredato, in apertura, da due “indirizzi di saluto” di Luigi Pastorelli e di Rav Avraham Umberto Piperno e da due saggi critici di Ludwig Philippson, e in chiusura, da due tabelle, molto utili, delle unità di misura e delle monete adoperate in quei tempi in ‘Erez Israel, e, infine, da un indice, altrettanto utile, dei vari Rabbanìm autori dei commenti.
Il trattato Bava Metzia (“La porta di mezzo”), com’è noto, fa parte (insieme a Bava Kamma e a Bava Batra) di una trilogia, presente nell’“ordine” Nezikìn (“Danni”), avente ad oggetto prevalentemente norme sul commercio, il debito e la proprietà privata, e sui relativi strumenti processuali.
Per molti secoli, lo studio del Talmud di Gerusalemme (impropriamente chiamato “Talmud palestinese”) è stato alquanto trascurato, in quanto considerato (per essere rimasto incompleto, e per le minori dimensioni) meno rilevante del più noto e voluminoso Talmud di Babilonia, comunemente ritenuto il Talmud per antonomasia, che ha costituito la fondamentale base giuridica per l’interpretazione delle regole comportamentali e delle risoluzioni delle controversie tra gli ebrei della diaspora. Dato che molti argomenti coincidono, e che nella silloge babilonese essi appaiono trattati in modo più ampio ed esaustivo, si è comprensibilmente pensato che l’analisi del testo gerosolimitano fosse superflua, o comunque di minore utilità, essendo esso assorbito e superato da quello che è stato ritenuto il “fratello maggiore”.
Il breve spazio di questa rubrica non permette, ovviamente, di analizzare gli affascinanti contenuti della “Porta di mezzo”, ma alcune cose possono essere sottolineate.
Innanzitutto, il grande rilievo che lo studio di questo trattato rappresenta non solo per i cultori di ebraismo, ma in generale per tutti gli appassionati di storia e, soprattutto, di storia del diritto. Ogni giurista di spessore sa benissimo che è impossibile comprendere qualsiasi istituto o segmento di diritto positivo senza inquadrarlo storicamente, per il semplice fatto che il diritto è un fenomeno storico, non esiste fuori dal tempo. Come ebbe a ricordare il grande Maestro Francesco Paolo Casavola, gloria degli storici del diritto italiani, non c’è nessuna norma, sentenza o commento dottrinale che non conservi almeno l’eco di ciò che è venuto prima, e non lasci immaginare cosa possa venire dopo. Il giorno in cui dovessero finire, o essiccarsi, gli studi di storia del diritto, finirebbero, o si essiccherebbero, gli studi giuridici tout court.
Eppure, nonostante tale consapevolezza, la scienza giuridica occidentale è ancora schiava del pregiudizio “panromanistico”, secondo cui a importare sarebbero solo le presunte radici antiche del moderno “Civil Law” – i cosiddetti “fondamenti del diritto europeo”, da ricercare nell’antico ius civile Romanorum e nel successivo ius commune medievale -, oltre, magari, a qualche cenno di storia del “Common Law”. Tale tradizione è di fondamentale importanza, ovviamente, ma il primo errore che si può fare nello studiare il diritto romano è considerarlo una sorta di “figlio unico” nella famiglia dei diritti antichi. Tale errore di prospettiva sta conoscendo qualche parziale correzione, grazie allo sviluppo (ancora parziale e marginale) degli studi di comparazione storico-giuridica, ma c’è ancora tanta strada da percorrere.
Da questo punto di vista, il Talmud Gerosolimitano rappresenta un terreno di studio privilegiato, dal momento che permette di effettuare, contemporaneamente, una comparazione tanto “verticale” (ossia diacronica, attraverso lo spazio, confrontando le antiche dispute giuridiche con quelle contemporanee), quanto “orizzontale” (ossia sincronica, attraverso lo spazio, confrontando la ghemarà del III e IV secolo E.V. con la coeva iuris prudentia romana). Entrambe le comparazioni offrono innumerevoli spunti di riflessioni, attraverso l’analisi sia delle somiglianze che delle differenze, come anche delle lacune, dei vuoti, delle contraddizioni, delle apparenti incongruenze, dei possibili nessi di derivazione, delle eventuali contaminazioni di pensiero.
Se le varie culture giuridiche, le lingue, le tecniche, i valori di riferimento (più o meno sacrali o secolari) sono sempre diversi, è anche vero che alcune esigenze di fondo delle società umane organizzate (la tutela della famiglia, della proprietà, del credito, di una qualche forma di giustizia riparatoria che vada al di là della mera legge della forza) sono comuni, e una lettura parallela delle pagine provenienti da luoghi, epoche e ambienti diversi può assumere un alto valore di conoscenza, spesso suscitando, al di là dell’interesse, un vero e proprio stupore. Tante volte, per esempio, troviamo risposte diverse a domande uguali, o risposte uguali a domande diverse. E tante volte ci fermeremo, con prudenza, a riflettere, prima di pronunciarci sulla somiglianza o dissimiglianza, la persistenza o la trasformazione di un dato istituto giuridico nel tempo e nello spazio. Tante somiglianze sono illusorie, ma anche tante dissimiglianze, così come tante “morti” sono solo apparenti.
Naturalmente, essendo molto poche le persone in grado di leggere e capire l’ebraico e l’aramaico, solo le traduzioni nelle lingue moderne permettono al vasto pubblico di accostarsi al Talmud. E, anche su questo piano, quello Babilonese è decisamente avanti rispetto a quello di Gerusalemme, essendo state già realizzate molte traduzioni nelle principali lingue occidentali (una grande edizione in italiano, come è noto, è in corso di svolgimento, per i tipi della Giuntina, col patrocinio dell’UCEI).
Tradurre dalle lingue antiche è particolarmente difficile e insidioso, perché richiede grande competenze non solo filologiche, ma anche sulle materie oggetto dei testi, e richiede la capacità di trasporre nella mentalità moderna categorie e concetti di altre epoche. Le traduzioni “rigide” e letterali”, dall’ebraico all’italiano, non funzionano affatto, e fanno solo allontanare il lettore. Ricordo, per esempio, un noto autore che traduce “morirà” con “morte morirà”, per una presunta esigenza di aderenza al testo originale.
Da questo punto di vista, quella di Tagliacozzo si segnala come una traduzione scorrevole, fluida e dinamica, in grado di fare calare il lettore nella concreta realtà vissuta del testo, e di stimolare la sua curiosità e il gusto della lettura.
Leggiamo, solo a mo’ di esempio, la parte del trattato in cui si tratta dell’acquisto di una cosa abbandonata, senza proprietario (cd. res nullìus), attraverso un’altra persona.
Halachah 1:5:
Mishnah: L’oggetto trovato dal proprio figlio o dalla propria figlia minorenni, o dal proprio schiavo o dalla propria serva cananei, o quello trovato dalla propria moglie, appartengono a lui. Gli oggetti trovati dal suo schiavo o dalla sua schiava ebrei, e quelli trovati dalla moglie ripudiata, anche se non ha versato ancora la dote, appartengono a loro.
Ghemarà: La Mishnah dice: “l’oggetto trovato dal proprio figlio o dalla propria figlia”, riguarda il caso in cui non dipendano dal padre per il sostentamento, ma se dipendono dal padre, l’oggetto trovato è del padre. Resh Lakish dice una persona non può acquisire per il suo compagno l’oggetto trovato. Rabbi Hilà dice: non è così secondo l’opinione di Rabbi Shimon. Ma è secondo l’opinione della ‘\baraita’ insegnata da Rabbi Hoshià. Se uno affitta un operaio per fare un qualsiasi lavoro, l’oggetto trovato da questi è del padrone di casa. Dice Resh Lakish: se una persona ha il permesso di rescindere il proprio contratto, (perché allora) l’oggetto trovato è del suo padrone? Che differenza c’è fra uno schiavo o una schiava ebrei e uno schiavo o una schiava cananei? Dice Rabbi Yochanan: (in caso di) uno schiavo o una schiava ebrei, finché il padrone non li affida a un diverso lavoro, l’oggetto da loro trovato è loro. Ma (in caso di) schiavo o schiava non cananei, finché il padrone non li affidi a un diverso lavoro, l’oggetto trovato è del loro padrone. Hanno domandato: ma riguardo alla propria moglie, finché il suo marito non la destini ad altro lavoro, l’oggetto trovato appartiene al marito.
Il problema che si pone è quale debba essere il legame tra la persona che prende l’oggetto e colui che aspira a diventarne il proprietario, vantando una forma di potere su colui che l’ha preso.
La Mishnah dà delle indicazioni, dicendo che l’acquisto deve avvenire attraverso i figli minorenni oppure un servo non ebreo, oppure la moglie. Se invece avviene attraverso un servo ebreo, i figli maggiorenni, o la ex moglie (in quanto ripudiata), il bene diventa loro, non del padre, del padrone o dell’ex marito (evidentemente perché, in questi casi, il vincolo di dipendenza appare inesistente, o più blando).
Ma questi principi sono sembrati non esaurienti, perché lasciano una serie di questioni ancora aperte: che vuol dire figli “minorenni”? E che accade se l’oggetto è trovato da un soggetto che si trovava in una casa altrui per lavoro? E perché bisogna distinguere tra servo ebreo e servo cananeo? E, nel caso di un servitore ebreo, il suo acquisto avverrà in ogni caso, indipendentemente da eventuali cambiamenti delle mansioni a lui affidate? E la moglie non potrà mai diventare proprietaria del bene, neanche nel caso siano mutate le sue funzioni nell’economia domestica?
La Ghemarà, come si vede, cerca di dare delle risposte. Le quali, certamente, sollevano nuove domande, alle quali saranno offerte altre risposte, e via dicendo.
È interessante notare che i principi talmudici sono molto distanti dal diritto romano (nel quale c’era la patria potestas, sconosciuta a tutti gli altri diritti antichi, non esisteva la distinzione tra figli maggiorenni e minorenni, la schiavitù era profondamente diversa dall’asservimento ebraico – che era solo una temporanea forma di lavoro coatto – e non c’erano differenze tra diversi tipi di schiavi). Ma ciò nonostante, essi offrono spunti utili anche per l’interpretazione di alcuni problemi del diritto vigente (per esempio, quello del possibile acquisto di una res nullìus trovata in una casa o un terreno altrui: pensiamo al caso del ritrovamento di un tesoro).
La machlòket (disputa, discussione) rabbinica, al di là delle soluzioni proposte, somiglia molto alla iuris prudentia romana, in quanto ius controversum, “scienza aperta”, in grado di usare il diritto non come un rigido sistema precettivo, ma uno strumento capace di adattarsi alle sempre diverse circostanze dell’esistenza, sottoponendo le norme a un’interpretazione continua, mai definitiva.
Francesco Lucrezi, storico